È diffamazione aggravata scrivere che il consuntivo condominiale è falso e farlo leggere in pubblico

Il condòmino che spedisce una missiva contenente contestazioni offensive alla reputazione dell’amministratore, con l’invito a divulgarne il contenuto in sede assembleare e di allegarla al verbale, commette il reato di diffamazione aggravata. La Cassazione, sezione penale, con sentenza 147 del 5 gennaio 2021 conferma l’assunto, seppure indirettamente, respingendo, per motivi processuali, il ricorso del condòmino.

Il riferimento codicistico
La norma di riferimento è l’articolo 595 Codice penale, a mente del quale: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro».
Si tratta di una norma volta a salvaguardare l’onore e la reputazione di una persona diffusa nel contesto sociale e professionale di riferimento. In tema di diffamazione, nell’ambito dei rapporti condominiali, la giurisprudenza non ritiene ancora sussistente una continenza espressiva, immanente all’esercizio del diritto di critica (che, qui, risulta molto affievolito).Così, ad esempio, affermare in uno scritto
sottoposto all’assemblea e riferire negli incontri con altri condòmini che il bilancio condominiale sia stato falsato dall’amministratore, è stata configurata come condotta rappresentativa di una vera e propria aggressione personale nei confronti dello stesso, e ciò anche qualora l’amministratore non venga
esplicitamente menzionato (si veda Cassazione sentenza 2627 del 22 gennaio del 2018).

La diffamazione a mezzo comunicazione scritta
In effetti, affermare che il bilancio consuntivo condominiale sia falso costituisce un evidente attacco ad personam nei riguardi dell’amministratore condominiale. Altra situazione è quella che, invece, si sviluppa nel contenzioso giudiziario, laddove abbia ad oggetto l’impugnazione del rendiconto e si insista sul presupposto della addotta falsità. 


La giurisprudenza di legittimità, nel qual caso, ha condonato ad un avvocato l’utilizzo della espressione: «ha effettuato raggiri nei confronti di condomini, dolose alterazioni dei bilanci, prevedendo solo pretestuose ma anche sfacciate» nei propri scritti difensivi, contro l’amministratore, facendo riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 598 Codice penale (Cassazione, sezione V penale, 21749 del 2019). Rimane fermo, tuttavia, il principio per cui «Chiunque sia difeso, deve esser difeso con l’imparzialità del galantuomo».

Articoli correlati

Se l’auto parcheggiata di un condomino nel cortile osta l’accesso al box di un altro inquilino è violenza privata

Si tratta di un atteggiamento volto a privare coattivamente la parte offesa della libertà d’azione Commette il reato di violenza privata previsto dall’articolo 610 del Codice penale,…

Non si può usucapire il cortile acquistato con preliminare

Normalmente il contratto definitivo di vendita di un immobile viene preceduto dalla stipula di un contratto preliminare con cui le parti fissano le condizioni dell’accordo ovvero: oggetto…

Non si può usucapire il cortile acquistato con preliminare

Normalmente il contratto definitivo di vendita di un immobile viene preceduto dalla stipula di un contratto preliminare con cui le parti fissano le condizioni dell’accordo ovvero: oggetto…

Varchi nel muro, limiti precisi

L’apertura di varchi o porte nel muro comune non costituisce, in linea di massima, abuso della cosa comune. Ogni condomino ha diritto di apportare le modifiche che…

Trucchi nei bilanci, condannato l’amministratore per appropriazione indebita e truffa

Un amministratore condominiale è stato ritenuto, dalla Corte d’Appello di Brescia, responsabile dei reati di cui agli articoli: – 646 Codice penale, per essersi appropriato, quale amministratore…

Nomina dell’amministratore senza compenso specificato: anche la conferma è nulla

La sentenza 186 del 9 marzo 2025 del Tribunale di Caltanissetta si inserisce in un dibattito giurisprudenziale consolidato e di grande rilevanza per la gestione condominiale. La…