Il condòmino che spedisce una missiva contenente contestazioni offensive alla reputazione dell’amministratore, con l’invito a divulgarne il contenuto in sede assembleare e di allegarla al verbale, commette il reato di diffamazione aggravata. La Cassazione, sezione penale, con sentenza 147 del 5 gennaio 2021 conferma l’assunto, seppure indirettamente, respingendo, per motivi processuali, il ricorso del condòmino.
Il riferimento codicistico
La norma di riferimento è l’articolo 595 Codice penale, a mente del quale: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro».
Si tratta di una norma volta a salvaguardare l’onore e la reputazione di una persona diffusa nel contesto sociale e professionale di riferimento. In tema di diffamazione, nell’ambito dei rapporti condominiali, la giurisprudenza non ritiene ancora sussistente una continenza espressiva, immanente all’esercizio del diritto di critica (che, qui, risulta molto affievolito).Così, ad esempio, affermare in uno scritto
sottoposto all’assemblea e riferire negli incontri con altri condòmini che il bilancio condominiale sia stato falsato dall’amministratore, è stata configurata come condotta rappresentativa di una vera e propria aggressione personale nei confronti dello stesso, e ciò anche qualora l’amministratore non venga
esplicitamente menzionato (si veda Cassazione sentenza 2627 del 22 gennaio del 2018).
La diffamazione a mezzo comunicazione scritta
In effetti, affermare che il bilancio consuntivo condominiale sia falso costituisce un evidente attacco ad personam nei riguardi dell’amministratore condominiale. Altra situazione è quella che, invece, si sviluppa nel contenzioso giudiziario, laddove abbia ad oggetto l’impugnazione del rendiconto e si insista sul presupposto della addotta falsità.
La giurisprudenza di legittimità, nel qual caso, ha condonato ad un avvocato l’utilizzo della espressione: «ha effettuato raggiri nei confronti di condomini, dolose alterazioni dei bilanci, prevedendo solo pretestuose ma anche sfacciate» nei propri scritti difensivi, contro l’amministratore, facendo riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 598 Codice penale (Cassazione, sezione V penale, 21749 del 2019). Rimane fermo, tuttavia, il principio per cui «Chiunque sia difeso, deve esser difeso con l’imparzialità del galantuomo».