L’accesso alla documentazione condominiale non può essere d’intralcio all’amministratore. Parola di Cassazione, nell’ordinanza 15996/2020.
Il nuovo articolo 1129, comma 2, del Codice Civile preveda espressamente che l’amministratore ha l’onere di comunicare il locale dove sono tenuti i registri condominiali, nonché giorni e ore in cui ciascun condomino interessato, previa richiesta, possa prenderne visione e ottenerne, dietro il rimborso della spesa, copia autenticata. Allo stesso modo, l’articolo 1130 bis del Codice Civile, in tema di rendiconto, autorizza i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari, a prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi delle spese di gestione. Tali attività possono essere poste in essere in qualsiasi momento ma non devono però concretizzarsi in un effettivo intralcio all’amministrazione, ponendosi conseguentemente in contrasto con il principio di correttezza espresso dall’articolo 1175 Codice Civile.
Sul tema è tornata di recente la Corte di Cassazione Civile con l’ordinanza 15996/2020 , secondo cui grava sul condomino richiedente l’onere di dimostrare che l’amministratore non gli abbia consentito pienamente di esercitare tale facoltà (nello stesso senso vanno le pronunce della Cassazione 12650/2008 e 1544/2004). Il dovere di collaborazione posto in capo all’amministratore, infatti, trova la sua giustificazione nel diritto dei condomini alla trasparenza e comprensibilità della gestione e, conseguentemente, al controllo effettivo sull’operato del loro mandante: ciò allo scopo di poter ricostruire, attraverso la relativa documentazione di spesa, la correttezza dei rapporti di dare e avere in capo al condominio.
Nel caso di specie, la legittimità del comportamento dell’amministratore era stata provata dal fatto che l’analiticità dell’impugnazione proposta dall’attrice testimoniava che la stessa avesse avuto buona contezza della documentazione nonché dal fatto che vi erano delle comunicazioni mail dalla stessa provenienti in cui ringraziava il gerente per l’invio dei file, ritenendosi soddisfatta del loro contenuto e poiché, infine, non tutta la documentazione era nella disponibilità del nuovo amministratore, in quanto non ancora perfezionato il passaggio di consegne.