Dei debiti verso terzi rispondono solo i condòmini che siano tali nel momento in cui è sorta l’obbligazione

Il principio di solidarietà si instaura solo ed esclusivamente tra condòmini e quindi in caso di compravendita di un immobile l’acquirente è solidale verso gli altri proprietari soltanto quando acquisisce la qualifica di condomino, escludendosi ogni sua responsabilità nei confronti del terzo creditore del condominio che agisca contro il venditore. È il principio che sancisce la sentenza della Cassazione 19756/2022 depositata il 20 giugno scorso.

I fatti di causa A rivolgersi alla Suprema corte l’acquirente di un immobile che in appello era stata condannata a pagare il terzo creditore del condominio e poi avvalersi nei confronti del venditore dell’immobile. Nell’accogliere le sue ragioni in sede di legittimità i supremi giudici precisano che la previsione di cui all’articolo 63, quarto comma, disposizioni attuative Codice civile (relativo alle spese per l’anno in corso e quello precedente all’acquisto dell’immobile) si applica solo al rapporto interno del condomino con il condominio e tra condòmini e non al rapporto esterno tra condominio e terzo creditore, perché quando è sorta l’obbligazione tra questi ultimi lui non aveva la qualifica di condomino.

Quando l’obbligazione può dirsi solidale Perciò l’acquirente non è obbligato in via diretta verso il terzo, neppure per il principio di solidarietà scrivono i giudici, principio che sorge con l’acquisizione dello status di condomino e nei confronti degli altri condòmini e del condominio, non verso l’esterno. Il rapporto interno e quello esterno, precisano ancora i supremi giudici, sono del tutto autonomi.

D’altro canto il terzo creditore non può agire verso gli acquirenti che diventano condòmini dopo che il credito verso il condominio è insorto, in forza dell’articolo 1104, terzo comma, Codice civile e quindi dei debiti condominiali verso terzi rispondono solo i condòmini che siano tali nel momento in cui il rapporto obbligatorio ha avuto origine. L’articolo 1104 prevede che il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati, i contributi però sono quelli interni tra i comunisti (le rate condominiali per intenderci), non quelli assunti verso terzi prima che il cessionario acquistasse il bene e la qualifica di condomino.

.

‘art. 810 cc, possono formare oggetto di diritti.

Articoli correlati

Va dimostrato che i danni derivino dal piano superiore, altrimenti il risarcimento va diviso tra tutti

Se il condomino del piano sottostante non dimostra che i danni al suo solaio siano dipesi da fatti imputabili a quello del piano superiore, non potrà essere…

Va rimossa la mobilia depositata sul pianerottolo

Depositare mobili sul pianerottolo comune non è legittimo. Lo precisa l’ordinanza di Cassazione 30468/2024 depositata il 26 novembre. All’origine un caso piuttosto frequente in alcuni caseggiati, ovvero…

Trasformare la finestra in porta è innovazione

Nuovo intervento del Tribunale di Milano in materia di estetica dell’edificio e innovazione: senza il via libera assembleare è illegittima la trasformazione di una finestra in porta…

Anticipazioni di cassa: va provata anche la circostanza che le ha rese necessarie

Una recente sentenza – la numero 5522 del 28 febbraio 2020 – della Corte di Cassazione fa riflettere sull’assistenza legale di cui necessita un amministratore del condominio,…

Documenti dall’amministratore? Sì ma senza intralciarlo

L’accesso alla documentazione condominiale non può essere d’intralcio all’amministratore. Parola di Cassazione, nell’ordinanza 15996/2020. Il nuovo articolo 1129, comma 2, del Codice Civile preveda espressamente che l’amministratore…

Non è dato «sensibile» l’indirizzo dei condòmini non residenti

Ciascun condomino ha il diritto di accedere all’anagrafe condominiale Il tema del rispetto della privacy in condominio è sempre in primo piano ma ci sono dati che,…