Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus su un altro aspetto
della sentenza di Cassazione 21094 del 19 luglio 2023.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese,
il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale
dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti.
La sentenza conferma che il verbale dell’assemblea che abbia approvato consuntivo, preventivo e
riparti costituisce prova sufficiente non soltanto per chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo
previsto dall’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile per il pagamento delle spese
condominiali, ma anche per conseguire sentenza di condanna a definizione del giudizio di
opposizione all’ingiunzione. Il giudice della opposizione deve quindi accertare che siano stati
prodotti il verbale dell’assemblea, i consuntivi e i riparti e deve verificare la perdurante esistenza
della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
L’opposizione deve quindi essere accolta solo se la delibera condominiale abbia perso la sua
efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’articolo
1137 Codice civile, comma 2, o se la delibera sia stata addirittura annullata dal giudice. È stato
precisato che la valenza probatoria delle deliberazioni di approvazione e ripartizione delle spese
permane anche nei confronti di chi abbia alienato successivamente l’unità immobiliare. Infatti, in
questo caso è preclusa soltanto l’emissione, nei confronti di chi non sia più condomino, di decreto
ingiuntivo immediatamente esecutivo, ex articolo 63 disposizioni attuative Codice civile, comma 1
(Cassazione 15547 del 2017).
.