Dall’amministratore l’elenco dei morosi, l’eventuale omissione non può ricadere sul condominio

Con la sentenza 1002/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025, la Cassazione è intervenuta sulla dibattuta questione relativa al soggetto che deve essere convenuto nei giudizi promossi dai creditori del condominio per ottenere l’elenco dei dati dei morosi. L’amministratore in proprio o il condominio in persona dell’amministratore in carica?

Dal ricorso promosso da un avvocato, il quale conveniva in giudizio l’amministratore pro-tempore di un condominio, chiedendo al Tribunale di ordinare allo stesso di comunicare i nominativi dei condòmini morosi per recuperare i crediti derivanti da due sentenze ottenute contro l’ente di gestione.
La domanda veniva rigettata dal Tribunale sul presupposto che l’amministratore convenuto avesse soddisfatto l’onere di comunicazione dei dati richiesti, avendo inviato a mezzo mail i nominativi dei condòmini morosi, anche se mancante delle quote millesimali attribuite alle proprietà di ciascuno.
Successivamente, la Corte di appello, adita dal legale, accoglieva la domanda di quest’ultimo, ordinando all’amministratore pro-tempore, nella sua qualità di rappresentante del condominio, di comunicare i nominativi dei condòmini morosi e di precisare il debito di ciascun condòmino, secondo la ripartizione millesimale.

I giudici della Corte territoriale, evidenziavano che, come risulta dal tenore letterale dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile e dall’attribuzione all’amministratore dell’obbligo di detenere il registro dell’anagrafe condominiale, quest’ultimo in proprio è il soggetto tenuto della comunicazione dei dati e che, quanto comunicato dallo stesso al ricorrente non era sufficiente, in quanto non erano state specificate le quota millesimale dei condòmini morosi e non era stato indicato il relativo codice fiscale.

L’obbligo di comunicare i dati è personale
Pertanto, della questione veniva investiva la Suprema corte. Tra i motivi del gravame, l’amministratore contestava quanto affermato nella sentenza impugnata circa l’obbligo ricadente sullo stesso in proprio e non quale rappresentante dell’ente di gestione alla comunicazione al creditore dei condòmini morosi, in virtù del rapporto di mandato.

I giudici di legittimità, nel confermare la decisione della Corte di appello, dopo aver ricordato il contrasto esistente sul punto all’interno della giurisprudenza di merito, hanno affermato che l’obbligo di comunicare al creditore del condominio i dati dei condòmini morosi, previsto dal primo comma dell’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, non rientra tra le attribuzioni dispositive e i poteri rappresentativi dell’amministratore riferibili al condominio alla luce degli articoli 1130 e 1131 del Codice civile.

Responsabilità extracontrattuale
Pertanto, dall’omessa o intempestiva esecuzione di essa non può derivare alcuna responsabilità ricadente nella sfera giuridica del condominio, e la conseguente condanna deve essere emessa in danno dell’amministratore in proprio. La violazione dell’obbligo integra un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Il ritardo o la mancata comunicazione da parte dell’amministratore dei dati dei condòmini morosi ai creditori che lo interpellino sono potenzialmente idonei a causare agli stessi un danno ai fini del recupero coattivo del credito.

La legittimazione passiva nei giudizi promossi dai creditori a seguito dell’inadempimento nel fornire ai creditori i dati dei condòmini morosi, hanno concluso i giudici della Suprema corte, deve ravvisarsi in capo alla persona dell’amministratore in proprio e non il condominio in persona
dell’amministratore.

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