La domanda
Sono proprietario di un appartamento ubicato al primo piano di un condominio. Quest’ultimo è costituito da due piani, per un totale di quattro appartamenti e un locale commerciale, al piano terra. Il condominio utilizza le tabelle millesimali approvate in assemblea per la ripartizione delle spese condominiali. Non è dotato, però, di una specifica tabella millesimale per l’autoclave e, pertanto, nell’ultima assemblea condominiale, è stato sollevato il problema della ripartizione delle spese di manutenzione/riparazione/sostituzione dell’autoclave stessa. Pertanto, gradirei sapere qual è il criterio di ripartizione delle spese dell’autoclave e se bisogna incaricare un tecnico, in sede di assemblea, per la redazione di una specifica tabella millesimale per l’autoclave.
Risposta
Salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), si ritiene che le spese per l’autoclave, siano esse ordinarie o straordinarie, o di adeguamento o di installazione, si ripartiscano per millesimi di proprietà (articolo 1123, comma 1, del Codice civile). In questo senso, Cassazione 29 novembre 1983, n. 7172, secondo cui un’autoclave, diretta a consentire l’utilizzazione costante dell’impianto idrico di un edificio condominiale, costituisce parte integrante dell’impianto medesimo.
Pertanto, le spese relative alla installazione dell’autoclave restano soggette agli stessi criteri di ripartizione fissati per l’impianto idrico, mentre la circostanza che l’edificio sia composto di più piani, serviti in misura differente dalla pompa dell’autoclave, non è di per sé sufficiente a giustificare una diversa ripartizione secondo il criterio della proporzionalità all’uso (articoli 1123 e 1124 del Codice civile), tanto più che i condòmini proprietari dei piani alti hanno diritto a un sufficiente flusso di erogazione dell’acqua. In senso difforme si segnala, tuttavia, Corte di appello di Bari, 16 gennaio 2018, n. 54, secondo cui le “spese di autoclave”, relative alla manutenzione dell’impianto, sono suddivise in base al criterio dell’utilizzo del servizio, che prevede la ripartizione delle spese solo tra i condòmini che ne fanno effettivamente uso (articolo 1124 del Codice civile).