La convocazione all’assemblea condominiale si presume perfezionata anche solo con l’avviso di giacenza immesso nella cassetta postale.
Nel caso di una comunicazione inviata con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non consegnata per assenza del destinatario, questa si presume ricevuta anche solo mediante il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non quando la raccomandata viene effettivamente ritirata.
Questo il principio specificato dalla sentenza della Cassazione Sezione VI, 24/09/2020, numero 20001.
La vicenda
Il caso muoveva dall’impugnazione di una delibera assembleare da parte di due condomine, le quali assumevano, tra le altre cose, la tardiva convocazione all’assemblea da parte dell’amministratore di condominio. I giudici di merito, tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello, rigettavano la prospettazione delle condomine e le condannavano alla refusione delle spese legali del condominio. La questione giungeva quindi in Cassazione, a seguito di ricorso proposto da una delle due proprietarie.
Nel predetto ricorso la condomina assumeva violate le norme relative alle spese legali nella misura in cui la Corte d’Appello non aveva valutato che la questione relativa alla tardiva notificazione della convocazione all’assemblea di condominio fosse giurisprudenza controversa e quindi nel relativo giudizio la Corte avrebbe dovuto compensare le spese legali tra le parti.
La Cassazione
La Cassazione rigettava integralmente il ricorso. La Suprema Corte, infatti, considerava non controversa la materia della convocazione all’assemblea condominiale e ne illustrava le caratteristiche. Occorre premettere che l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile afferma al comma III che “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione”.
Essendo non controverso il termine, quindi, la questione verte sulla validità della convocazione a mezzo raccomandata a/r la quale, a causa dell’assenza del destinatario dalla residenza, venga sostituita da un avviso di giacenza.
In tale caso, a fare fede per la convocazione, conta il termine di consegna dell’avviso di recepimento o l’effettivo ritiro del plico della raccomandata all’ufficio postale?Al fine di chiarire questo aspetto la Cassazione citava una ulteriore norma: l’articolo 1335 del Codice Civile.
Si legge in questa legge infatti che “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”. La Cassazione, inoltre, specificava che in caso di avviso di giacenza, a fare fede per la verifica della tempestività del termine di notifica è la data della conoscibilità della comunicazione, e non quella dell’effettivo ritiro della raccomandata, anche perché il ritiro dipende effettivamente dalla volontà del destinatario e non del mittente. Alla luce di tale principio la Cassazione rigettava il ricorso e condannava la condomina a rifondere le spese di lite.
‘art. 810 cc, possono formare oggetto di diritti.