Con l’arrivo dell’estate l’uso dei condizionatori diventa cruciale all’interno dei condomìni e l’offerta commerciale copre tutte le esigenze.
Tuttavia i consumatori devono privilegiare l’installazione di prodotti non solo efficienti , sotto il profilo energetico e di rendimento all’interno dei singoli locali, ma pure silenziosi , al fine di evitare spiacevoli contenziosi giudiziari. Invero, per l’articolo 844 Codice civile, le emissioni rumorose non devono superare la normale tollerabilità e se sono di entità tale da disturbare il riposo e le occupazioni delle persone possono assumere rilevanza penale.
La pronuncia della Suprema corte La Cassazione nell’ordinanza 17745/2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare dell’esercizio commerciale , avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 659 Codice penale. Il ricorrente aveva installato un impianto di condizionamento le cui emissioni disturbavano il riposo e le occupazioni dell’abitante dell’appartamento confinante.
L’imprenditore lamentava l’ingiustizia della sentenza, poiché la stessa era stata emessa senza che fosse stato effettuato un accertamento tecnico che avesse dimostrato la relazione causale tra il funzionamento del condizionatore e i rumori percepiti nell’appartamento soprastante il suo esercizio. La prova dell’eccessiva rumorosità Pertanto il ricorrente negava che la rumorosità accertata nelle abitazioni limitrofe fosse stata causata esclusivamente dal suo condizionatore.
La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non si era confrontato con le motivazioni della sentenza la quale, attraverso accertamenti tecnici, aveva ricondotto la rumorosità, superiore alla normale tollerabilità, al funzionamento del condizionatore presente nel suo esercizio commerciale. Il giudice di legittimità affermava che, in assenza di vizi logici della motivazione, gli era precluso di sovrapporre le proprie valutazioni alle risultanze processuali e quindi non poteva accogliere la censura del ricorrente circa l’insufficienza e l’inattendibilità delle misurazioni rumorose operate dal Tribunale.
Inoltre alla Cassazione era precluso di valutare nuovamente le risultanze processuali , attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, in modo da contrapporla a quella effettuata dal giudice di merito. Infine la Corte affermava che l’inammissibilità del ricorso precludeva la valutazione della prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza impugnata, poiché il ricorso impediva l’instaurazione di un valido rapporto processuale.
‘art. 810 cc, possono formare oggetto di diritti.