L’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, al primo comma, così recita: «Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi».
L’amministratore, dunque, è tenuto a comunicare ai creditori l’elenco dei morosi?
Niente di più sbagliato. Si dibatte in giurisprudenza, infatti, se l’azione in parola vada esperita nei confronti dell’amministratore personalmente ovvero nei confronti del condominio. Gli orientamenti giurisprudenziali Secondo una parte della giurisprudenza, l’articolo in questione delineerebbe un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell’amministratore e non costituirebbe affatto un adempimento o un’incombenza derivante dal rapporto di mandato che lo lega ai condomini (in tal senso Tribunale di Catania 16 gennaio 2018; Tribunale di Napoli, 1° febbraio 2017; Tribunale Napoli 5 novembre 2016). A tale orientamento se ne contrappone un altro, più recente, che, viceversa, legittima a rispondere dell’obbligazione in questione direttamente il condominio, ovvero l’amministratore in forza del mandato pro tempore conferitogli.
Questo filone interpretativo sta sempre più consolidandosi. Obbligo a carico dell’amministratore non in proprio La Corte di appello di Palermo, ad esempio, con sentenza del 28 novembre 2020 numero 1766, ha rigettato una specifica eccezione formulata sulla carenza di legittimazione passiva da parte di un condominio, mossa sul punto, affermando, diversamente «che l’obbligo previsto dall’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile comma I ultimo inciso, di comunicare ai creditori non soddisfatti l’elenco dei debitori morosi, è posto a carico dell’amministratore non in proprio, ma come organo amministrativo e di gestione del condominio; ed è questo, invero, il soggetto ultimo al quale l’obbligo di consegnare i documenti va riferito, trattandosi di incombenza legata all’adempimento di obbligazioni condominiali (come si evince chiaramente dal tenore complessivo della norma)».
Lo stesso Tribunale di Palermo ha ormai sposato tale tesi, come dimostra la sentenza del 2 ottobre 2020, contenente la condanna del condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore a fornire al ricorrente – l’elenco dei condòmini morosi del condominio medesimo, completo dei dati anagrafici degli stessi, dell’indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in narrativa.
‘art. 810 cc, possono formare oggetto di diritti.