Conoscenza della delibera e rispetto dei termini per l’impugnazione

La notifica del decreto ingiuntivo fondato su una delibera non regolarmente trasmessa al condomino assente in assemblea non influisce sul termine per l’impugnativa di cui all’articolo 1137 del Codice civile, che inizia invece a decorrere una volta trascorso il termine utile all’opposizione.

La vicenda
Alcuni condomini si oppongono al decreto avente a oggetto il pagamento di oneri condominiali sostenendo, tra l’altro, che il verbale contenente la delibera di approvazione della spesa ingiunta non era stato loro notificato. Il condominio contesta l’opposizione rilevando, in particolare, che ogni lamentela inerente la trasmissione del verbale avrebbe dovuto essere sollevata mediante l’impugnativa ai sensi dell’articolo 1137 del Codice civile, e che il relativo termine di trenta giorni era invece abbondantemente decorso.

La sentenza
Il Giudice capitolino rigetta l’opposizione (Tribunale di Roma, sentenza 3030/2021 ) ma, al contempo, fornisce un’interessante motivazione in risposta al seguente quesito: se il condomino assente in assemblea non ha mai ricevuto il relativo verbale, da quale momento decorre il termine per far valere il vizio a fronte di un decreto emesso sulla scorta della delibera non comunicata? La riflessione non può che muovere, evidentemente, dall’articolo 1137, che impone l’avvio dell’impugnativa entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente, per i condomini non presenti alla riunione, «dalla data di comunicazione della deliberazione».

La Suprema corte ha chiarito, anzitutto, che «in capo al condomino assente non può essere posto un dovere di attivarsi per conoscere le decisioni adottate dall’assemblea, ove difetti la prova dell’avvenuto recapito al suo indirizzo del verbale che le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapito sorge la presunzione di conoscenza posta dall’articolo 1335 Codice civile, e non già in conseguenza del mancato esercizio, da parte dello stesso destinatario del verbale assembleare, della diligenza nel seguire l’andamento della gestione comune e nel documentarsi su di essa» (Cassazione 29386/2011) .

Di conseguenza, il termine decorre dal momento in cui il condomino assente ha effettiva notizia della delibera che intende impugnare, ossia «abbia acquisito compiuta conoscenza del verbale d’assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni. Spetta all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, insindacabile nel controllo di legittimità se congruamente motivato, la valutazione della completezza di tale conoscenza» (Cassazione 16081/2016).

Impugnazione e notifica del decreto Ove poi il condominio abbia dato impulso all’azione monitoria, la data di notifica del decreto non vale come prova della “legale conoscenza” della delibera posta a fondamento del medesimo, dovendosi invece attendere l’ulteriore termine utile all’opposizione, che, giocoforza, presuppone la presa visione del fascicolo dell’ingiungente e, di conseguenza, dei documenti a supporto della domanda: «La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una
domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a soddisfare l’onere di comunicazione agli assenti ex articolo 1137 Codice civile, né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex articolo 1335 Codice civile, che postula il recapito all’indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell’assemblea, né, comunque, obbliga quest’ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo ma, eventualmente, a quella di proposizione dell’opposizione, dovendo la documentazione restare depositata fino alla scadenza di cui all’articolo 641 Codice procedura civile
» (Cassazione 16081/2016). In conclusione, qualora il condomino assente dimostri di non essere a conoscenza della delibera a fondamento del decreto e, al contempo, promuova l’impugnativa entro i trenta giorni successivi all’esame del fascicolo monitorio, la stessa non potrà essere tacciata di insanabile tardività.

Il contrasto
Per completezza, va detto che la soluzione del Giudice capitolino non è unanimemente accolta, posto che in alcune pronunce il termine di cui all’articolo 1137 viene fatto decorrere dal perfezionamento della notifica del decreto: «…l’impugnativa non era stata introdotta (…) nel termine di 30 giorni dalla conoscenza della delibera (cioè dalla notificazione del decreto ingiuntivo con il quale il condominio aveva chiesto a N.L. il pagamento degli oneri condominiali da lui dovuti)» (Cassazione 14661/2013). «Come ammesso dallo stesso consorzio non ha ricevuto alcuna comunicazione di dette delibere. Pertanto, ha avuto conoscenza delle medesime solo con la notifica del decreto ingiuntivo, o meglio con l’esame del fascicolo monitorio in cui sono state depositate. Ebbene, considerato che tra la notifica del decreto ingiuntivo, verificatasi il 27 maggio 2010, e la notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, verificatasi il 7 luglio 2010, sono decorsi più di trenta giorni l’impugnazione è intempestiva ex articolo 1137 Codice civile» (Tribunale di Roma, sentenza 920/2013).

‘art. 810 cc, possono formare oggetto di diritti.

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