Non è possibile invocare la prescrizione dei singoli episodi posti in continuazione facendo riferimento alle annualità. La prescrizione decorre dal rifiuto di consegnare la contabilità o restituire il denaro.
L’appropriazione indebita dell’amministratore di condominio si consuma al momento in cui egli si rifiuti di dar conto degli ammanchi e di restituire il denaro ricevuto per provvedere alle spese condominiali. Di regola tale momento è individuabile nella data del rendiconto finale della gestione. È quindi il comportamento uti dominus tenuto dall’amministratore infedele, in rapporto al denaro altrui, a determinare la consumazione del delitto appropriativi.
La Corte di cassazione penale – con la sentenza n. 20488/2024 – ha indicato come regola per individuare il dies a quo, del termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita, quello espresso da un orientamento consolidato: la data del rendiconto finale della gestione.
Al contrario il ricorrente pretendeva che fossero considerati prescritti tutti i fatti appropriativi ricadenti nelle gestioni annuali precedenti. Così da scomputare dall’imputazione tutti i fatti commessi (in continuazione) fino a una data annualità, in cui si riteneva decorso il termine prescrizionale di sei anni previsto per il reato contestato. La Cassazione respinge la tesi difensiva che puntava alla parcellizzazione dei singoli episodi con cui era stata realizzata l’illecita interversione del possesso conchiudendoli ai fini della loro consumazione nel perimetro dell’anno di gestione in cui erano stati commessi.
La Suprema Corte in primis ritiene inammissibile la doglianza, in quanto non già proposta nei motivi di appello. Ma risponde comunque al rilievo del ricorrente facendo rilevare che per natura non è possibile distinguere le risorse destinate all’adempimento dei compiti di amministratore condominiale da quelle oggetto dell’indebito arricchimento dello stesso finché non vi sia il rifiuto di restituzione o di rendicontazione. È, infatti, da quel momento che l’appropriazione indebita continuata dell’amministratore si consuma.