In un condominio, dove sono già stati emessi un decreto ingiuntivo e un atto di precetto contro un condomino insolvente, alcuni condòmini sono contrari a deliberare il proseguimento della causa legale e non permettono di ottenere la maggioranza. In questo modo viene preclusa a tutti i proprietari la possibilità della restituzione delle spese pagate per il condomino insolvente, con riferimento sia alle spese ordinarie sia alle spese straordinarie. Si chiede se i condòmini che non vogliono proseguire la causa sono responsabili nei confronti degli altri, i quali vengono ad avere sostenuto inutilmente pure le spese legali.
Costituisce un obbligo dell’amministratore (articolo 1129, comma 7, del Codice civile) l’agire giudizialmente per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condòmini morosi, e integra una grave irregolarità legittimante la revoca dell’amministratore stesso, una volta proceduto in tal senso, il non curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva (articolo 1129, comma 12, Codice civile). Per tutto ciò, l’amministratore non ha bisogno di alcuna delibera assembleare, ben potendo – anzi dovendo – procedere autonomamente in forza dei poteri espressamente conferitigli dalla legge, salvo che, aggiunge la legge stessa, l’assemblea non lo esoneri dal farlo.
Nel caso sottoposto dal lettore, l’assemblea non ha affatto esonerato l’amministratore dal chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, cui è naturalmente seguita la notifica del precetto di pagamento, di modo che, oggi, solo con il consenso dell’unanimità, cioè di tutti i partecipanti al condominio, è possibile decidere di non fare proseguire l’azione di recupero di quanto dovuto dal moroso. Diversamente, andando il debito del moroso a gravare sugli altri condòmini, viene a modificarsi il criterio di riparto delle spese dettato dall’articolo 1123 del Codice civile, secondo cui ogni condomino è chiamato a concorrere alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi in ragione della rispettiva quota millesimale.
Nella fattispecie, l’amministratore, a prescindere da qualsivoglia delibera assunta non all’unanimità, deve procedere al recupero forzoso del credito e, dunque, a far proseguire, sotto pena di sua responsabilità, l’azione di recupero forzoso.