Un gruppo di condòmini non è soddisfatto dell’operato dell’amministratore e vorrebbe revocargli l’incarico prima della scadenza del contratto. È possibile procedere? Quanto costa recedere in anticipo?
L’amministratore di condominio può essere revocato dall’assemblea, anche senza giusta causa, alla scadenza naturale del mandato, mentre in caso di revoca anticipata dell’accordo, a meno che la scelta sia motivata da una giusta causa, il professionista ha diritto a un risarcimento. L’articolo 1129, comma 11, del Codice civile spiega che la revoca dell’amministratore può essere deliberata in qualsiasi momento dall’assemblea, con lo stesso quorum utilizzato per la nomina, ossia il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Il provvedimento può essere altresì ordinato dall’Autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, in caso di gravi irregolarità compiute dall’amministratore. Qualora siano emerse gravi inadempienze fiscali o in caso di mancata apertura di un conto corrente postale o bancario intestato al condominio, ciascun condomino può chiedere la convocazione dell’assemblea e la revoca del mandato.
Qualora l’assemblea non decida, non resta che rivolgersi al giudice. Le gravi irregolarità Nel novero delle gravi irregolarità previste dall’articolo 1129 figurano:
– l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore; – la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea; – la mancata apertura e utilizzazione del conto condominiale;
– la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condòmini; – l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; – qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
– la mancata cura dei registri di anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità, nonché il rifiuto di fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
– l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati anagrafici e professionali riferibili all’amministratore, compreso il codice fiscale, o, se si tratta di società, della sede legale e della denominazione.
I dati relativi al locale in cui si trovano i registri di anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore e di contabilità. E ancora, i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L’elenco non è tassativo, con l’Autorità giudiziaria che può valutare “gravi” determinati fatti o comportamenti del professionista e disporre la risoluzione immediata del rapporto di mandato. Il provvedimento giudiziale Con riferimento al provvedimento giudiziale di revoca, l’articolo 64 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che l’atto possa essere adottato una volta sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. Il tribunale decide quindi in camera di consiglio, con un decreto motivato. La stessa norma dispone, inoltre, che «contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla Corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.