Commette illecito disciplinare l’avvocato che patrocina «troppo» le cause del condominio

L’amministratore , in qualità di mandatario, compie compie atti giuridici per conto del condominio e si avvale della collaborazione dell’avvocato : ma quali sono i limiti del patrocinio e dei consigli legali? Sul punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25574/2020) che ha rigettato il ricorso di un avvocato avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense che aveva dichiarato la sua
responsabilità disciplinare per degli incarichi legali compiuti per conto di un condominio.

I motivi della condanna del legale
La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, accertava l’incolpazione (ai sensi agli articoli 8 e 12 del previgente codice professionale), in quanto l’avvocato faceva intraprendere al suo cliente (il condominio) azioni legali non necessarie, condannando il ricorrente alla sanzione della censura. In particolare l’avvocato aveva agito in via monitoria contro un soggetto, ex proprietario di un’unità immobiliare , mentre l’acquirente aveva trattenuto dal prezzo di acquisto quanto dovuto al condominio.
Per la sentenza l’avvocato avrebbe dovuto agire , ai sensi dell’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile, nei confronti dell’acquirente , soggetto coobbligato al pagamento delle spese condominiali, a causa dell’acquisto dell’unità immobiliare.

L’avvocato affermava che il procedimento era illegittimo poiché l’incolpazione era prescritta , essendo trascorso un quinquennio dai fatti, affermava che nello stesso era stato applicato il codice deontologico del 2014 a fronte di fatti accaduti in epoca anteriore, e perchè non teneva conto di situazioni contingenti che non rendevano facilmente aggredibile il patrimonio del soggetto coobbligato.

La decisione
La Cassazione respingeva i tre motivi di ricorso poiché osservava che la prescrizione non si era realizzata, in quanto i procedimenti giudiziari si erano avviati nel 2006 e si erano protratti nel 2012, a ridosso del giudizio disciplinare. Inoltre la sentenza era stata correttamente emessa con riferimento alla sanzione prevista dall’articolo 8 del previgente codice professionale, in quanto l’avvocato non aveva adempiuto ai propri doveri con diligenza .

L’avvocato sosteneva di essere stato costretto ad agire nei confronti dell’ex proprietario, poiché non avrebbe potuto aggredire la somma tenuta in cauzione dall’acquirente dell’immobile , per pagare i debiti condominiali pregressi, in quanto le ingiunzioni avrebbero potuto compiersi solo dopo l’approvazione del preventivo di spesa , inoltre le azioni erano intervenute per tempo e dietro regolare mandato e non era vero che la parte venditrice avesse corrisposto quanto dovuto spontaneamente.

La Cassazione dichiarava inammissibile tale motivo , poiché riguardava questioni non discusse tra le parti in contraddittorio e comportava una critica degli apprezzamenti di merito espressi dalla sentenza impugnata , con la pretesa di ottenere un nuovo ed inammissibile motivo di merito . Pertanto la Cassazione , nel respingere il ricorso, ha condannato il ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale.

Articoli correlati

Va dimostrato che i danni derivino dal piano superiore, altrimenti il risarcimento va diviso tra tutti

Se il condomino del piano sottostante non dimostra che i danni al suo solaio siano dipesi da fatti imputabili a quello del piano superiore, non potrà essere…

Nulla la delibera che nomina l’amministratore privo dei requisiti

La Cassazione (sentenza 34252/2024) ha affermato il principio di diritto per cui è nulla la delibera assembleare che nomina un amministratore privo dei requisiti dell’articolo 71 –…

Nulli i rinnovi dell’amministratore senza indicazione dei compensi

Sono nulle, pertanto impugnabili in ogni tempo, le delibere con cui l’assemblea abbia rinnovato per sette esercizi finanziari il mandato all’amministratore del condominio se non riportano l’indicazione…

Le comunicazioni condominiali via WhatsApp non possono riguardare la convocazione dell’assemblea

L’invio della convocazione di assemblea a tutti i condòmini a mezzo di WhatsApp, seppur di rapido e immediato recepimento, non è annoverato nell’elenco riportato nell’articolo 66, comma…

Anticipazioni di cassa: va provata anche la circostanza che le ha rese necessarie

Una recente sentenza – la numero 5522 del 28 febbraio 2020 – della Corte di Cassazione fa riflettere sull’assistenza legale di cui necessita un amministratore del condominio,…

Documenti dall’amministratore? Sì ma senza intralciarlo

L’accesso alla documentazione condominiale non può essere d’intralcio all’amministratore. Parola di Cassazione, nell’ordinanza 15996/2020. Il nuovo articolo 1129, comma 2, del Codice Civile preveda espressamente che l’amministratore…