Il Dm del 25 gennaio 2019 prevede la nomina del responsabile dell’attività antincendio nella figura dell’amministratore di condominio.
Vorrei sapere se tale nomina necessita di un’approvazione assembleare. Inoltre, può essere nominato responsabile dell’attività antincendio un professionista abilitato?
Il lettore si riferisce ai nuovi adempimenti, previsti dal Dm 16 maggio 1987, numero 246, recante «norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione», modificato dal Dm Interno 25 gennaio 2019, numero 158049. L’articolo 9-bis del Dm 246/1987 prevede peculiari «compiti e funzioni» per il responsabile dell’attività antincendio a seconda del corrispondente livello di prestazione dell’edificio, da porre in essere secondo le tempistiche indicate nel Dm 158049/2019.
Responsabile dell’attività antincendio può essere l’amministratore di condominio (ma anche un condomino o un “terzo” o un professionista incaricati dall’amministratore o dall’assemblea).Ove il ruolo di responsabile della sicurezza antincendio permanga in capo all’amministratore di condominio, quest’ultimo può anche prevedere, tra i suoi compensi, una voce di spesa per tale mansione, da concordare in sede di nomina.
Ove invece sia incaricato responsabile della sicurezza antincendio un professionista (senza particolari e costose mansioni “extra” di adeguamento dell’edificio, di progettazione e di esecuzione), si ritiene che tale nomina rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione che l’amministratore può compiere, senza preventiva delibera assembleare (articolo 1133 del Codice civile), salvo successiva conferma della spesa in sede di approvazione del consuntivo, con un quorum deliberativo, in seconda convocazione di 333 millesimi, oltre alla maggioranza degli intervenuti (articolo 1136, comma 3, del Codice civile). Va da sé che una preventiva delibera assembleare è sempre opportuna. E va da sé che ove al professionista siano affidati non solo compiti ordinari (di responsabile dell’attività antincendio), ma anche incombenti straordinari di notevole entità, il quorum deliberativo può essere di 500 millesimi, oltre alla maggioranza degli intervenuti, tenuto conto degli incarichi e dell’ammontare della parcella (articolo 1136, commi 2 e 4, del Codice civile).
‘art. 810 cc, possono formare oggetto di diritti.