Tema sempre attuale in materia di amministrazione di condominio risulta essere la natura della convocazione assembleare e soprattutto i termini in cui questa debba essere comunicata a tutti gli aventi diritto. Di particolare interesse sul punto risulta essere una controversia sottoposta all’ attenzione di un organismo di mediazione di Bergamo, secondo la quale un condomino impugnava, ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile, le deliberazioni assunte da una assemblea condominiale tenutasi in prima convocazione in data 21 marzo 2022, per la sua asserita tardiva convocazione, che gli era giunta a mezzo PEC in data 16 marzo 2022.
La previsione normativa
L’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile postula che: «L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati». L’esegesi del testo che precede ci permette la formulazione di due precise domande, la cui risposta ci permetterà di dare riscontro al quesito posto in premessa e segnerà il discrimine tra la validità delle deliberazioni assunte in assemblea piuttosto che la loro annullabilità ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile: in primis quando la convocazione può dirsi legittimamente portata a conoscenza del destinatario, in secondo luogo come si computano i termini per la tempestiva consegna di detta comunicazione.
La ricezione dell’avviso di convocazione
Per rispondere al primo quesito è sufficiente porre l’attenzione alla giurisprudenza formatasi negli ultimi 4 lustri, tanto in sede di merito che di legittimità, secondo la quale la convocazione di assemblea condominiale è un atto unilaterale avente natura recettizia. Secondo consolidata interpretazione, infatti, ai sensi dell’articolo 1136 Codice civile e dell’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, sia nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla legge 220 del 2012, sia, ancor più, in quella successiva, ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea condominiale e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione previsto dall’articolo 66 disposizioni attuative, secondo comma, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in prima convocazione (Cassazione 22047/2013 ; Cassazione 5769/1985).
Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine di ricezione dell’avviso da parte dell’avente diritto costituisca motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile , come confermato dal vigente testo dell’articolo 66, comma 3, introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, numero 220, il quale fa riferimento non solo all’omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione, specificando peraltro la legittimazione del solo condomino non ritualmente convocato ad agire per l’annullamento. Come detto ad inizio analisi è necessario che l’avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito ma anche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorni prima la data dell’adunanza in prima convocazione.
La conoscibilità della convocazione Sul punto, per completezza espositiva si evidenza come col termine “comunicato” si evochi, invero, non la reale ricezione da parte del destinatario quanto piuttosto la sua conoscibilità. Così avviene nel caso in cui l’agente postale incaricato della consegna della raccomandata a/r di convocazione dell’assemblea condominiale, non rinvenendo il destinatario nel luogo di residenza immetta nella cassetta postale l’avviso di giacenza cristallizzando con tale avviso il momento della potenziale conoscibilità da parte del destinatario medesimo. In tal senso basti ricordare come per la Suprema corte l’avviso di convocazione sia un atto privato, del tutto svincolato dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari, quale atto unilaterale recettizio, pertanto, alla fattispecie in parola si applica la presunzione di conoscenza ex articolo 1335 Codice civile (a differenza, ad esempio, di quanto si legge nell’articolo 2479 bis Codice civile, per l’assemblea della Srl: Cassazione 23218/2013), degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario che opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma (in tal senso Cassazione 24041/2020 ).
Il perfezionamento del procedimento notificatorio Si evidenzia inoltre che ai fini quindi della prova dell’osservanza di tale termine dilatorio è necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all’indirizzo del destinatario, con l’ulteriore conseguenza che, nell’ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l’assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (così Cassazione 23396/2017).
È perciò da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall’articolo 1335 Codice civile, ove si tratti di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, possa dirsi integrata dalla prova non solo della spedizione della raccomandata, ma anche, attraverso l’avviso di ricevimento (o l’attestazione di deposito presso l’ufficio postale), del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario (Cassazione 19232/2018; Cassazione 12822/2016). Ancora più eloquente la prova della consegna in caso di invio a mezzo mail infatti il server del mittente rilascerà allo stesso una attestazione di avvenuta ricezione mentre il destinatario rilascerà al mittente una attestazione di avvenuta distribuzione nella casella postale elettronica certificata dello stesso, fornendo così prova legale dell’avvenuta consegna della convocazione assembleare (Cassazione 7066/2021 ).
La tempestività
Ciò preliminarmente chiarito è necessario ora indagare se la convocazione assembleare legalmente comunicata risulti anche tempestiva. In altre parole va accertato come debbano essere computati i termini di 5 giorni prima della assemblea (in prima convocazione), per conclamare la tempestiva conoscibilità della convocazione da parte del condomino destinatario. A giudizio di chi scrive il termine di «almeno cinque giorni prima» stabilito dall’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile per la tempestiva comunicazione ai condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in difetto di espressa indicazione normativa, va ricondotto tanto alla regola generale di cui all’art 155 Codice procedura civile, comma 1, secondo il quale: «Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali», quanto di cui all’articolo 2963Codice civile, comma secondo, secondo il quale in materia di prescrizione: «Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine».
Pertanto il termine in parola – trattandosi di termine a ritroso – va calcolato a partire dal primo giorno immediatamente precedente la data fissata per l’adunanza (nel caso oggetto di analisi il 20 marzo), e di conseguenza va considerato di cinque giorni non liberi prima dell’adunanza stessa. Va infatti affermato che, quando la legge, per la decorrenza del termine, fa riferimento come a capo o punto fermo, al dies ad quem (il giorno al quale) anziché al dies a quo (il giorno dal quale), il giorno finale – a cominciare dal quale il termine decorre all’indietro – viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, ai sensi della predetta regola generale, non deve essere computato, mentre va considerato nel termine il giorno iniziale, che, funzionando da capo o punto fermo finale, va perciò computato in conformità alla stessa regola.
Conclusioni
Cristallina in tal senso la i Cassazione che con la sentenza 18635 del 30 giugno 2021 riafferma con forza l’applicazione alla fattispecie dell’antico brocardo latino per il quale la non computabilità sia del giorno iniziale che del giorno finale (cosiddetto termine libero o “di giorni liberi”) rappresenta, infatti, una ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente previsti dalla legge, com’è ad esempio per il termine a comparire (articolo 163 bis Codice procedura civile), ovvero per il termine per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle memorie (articolo190 stesso codice). (in tal senso Cassazione . 995/1969).
Poiché, dunque, nel calcolo del termine di cinque giorni previsto dall’articolo 66 , non va conteggiato il giorno iniziale (e, dunque, quello dello svolgimento della riunione in prima convocazione), mentre va computato, invece, quello finale (cioè quello della ricezione dell’avviso), è corretta in diritto l’affermazione secondo cui, a fronte di riunione dell’assemblea fissata in prima convocazione per il 21 marzo, risultava tempestivo l’avviso ricevuto dal condomino, essendo pervenuto al condomino medesimo in data 16 marzo 2022.