Necessario verificare preventivamente se nell’atto di vendita fossero specificamente disciplinati i crediti e debiti verso il condominio,
Ho venduto un appartamento nel 2022 e, come da prassi, ho ricevuto il nulla osta al pagamento di tutte le rate condominiali preventivate. A giugno 2023 l’amministratore, su mia richiesta, ha precisato che, se nel consuntivo fosse risultato un credito in mio favore, avrebbe provveduto al rimborso della parte eccedente solo dopo l’approvazione dello stesso. A ottobre 2023 è stato approvato dall’assemblea condominiale il bilancio consuntivo del 2022, dal quale risulta un mio credito di oltre 900 euro.
Ho chiesto all’amministratore di ricevere il rimborso di quanto spettante, ma lui ha risposto che lo farà nel momento in cui sul conto condominiale risulterà la provvista necessaria. È trascorso ormai diverso tempo e l’amministratore si è reso praticamente irreperibile, non rispondendo alle mie chiamate e ai miei messaggi. Come risolvere?
In effetti la giurisprudenza si occupa per lo più del credito del condominio verso il vecchio e nuovo condomino, in applicazione del principio di solidarietà fra questi due soggetti sancito dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile.
Nel caso descritto dal quesito si può rispondere facendo riferimento ai princìpi generali in materia di credito e della sua prova. Qualora l’originario condomino abbia versato, prima di cedere la sua proprietà, somme relative a oneri condominiali sulla base del preventivo in misura superiore a quanto poi accertato in sede di consuntivo, egli vanta evidentemente un credito e potrà chiedere la relativa somma al condominio oppure al suo acquirente, nuovo condomino, nel caso in cui questi se ne sia avvantaggiato, e cioè se l’amministratore ha detratto il credito da quanto dovuto dal nuovo condomino per il nuovo esercizio.
La domanda all’uno o all’altro potrà essere avanzata in via giudiziale, salvo prima tentare la via bonaria stragiudiziale. Ad ogni modo, sarà necessario verificare preventivamente se nell’atto di vendita fossero specificamente disciplinati i crediti e debiti verso il condominio.