Occhio a non dimenticare di produrre la prova di non nuocere al condominio prima di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, altrimenti si può esser costretti a pagare anche l’uso dello stesso. Lo ricorda la Cassazione in due pronunce, l’ordinanza 40428/2021 depositata il 16 dicembre e quella 40839/2021 del 20 dicembre aventi ad oggetto l’impugnazione di due diverse delibere da parte di uno stesso condomino e relative alla ripartizione delle spese per la gestione appunto dell’impianto comune a cui non era allacciato.
La vicenda e le pronunce di merito
Il condomino in verità più che distaccarsi non aveva accettato l’allaccio all’impianto comune che il condominio aveva deliberato di installare all’atto della sostituzione della caldaia. Il condomino contestava perciò sia l’addebito delle spese di sostituzione dell’impianto sia quella successiva di ripartizione spese relative a due annualità e faceva rilevare di essere stato autorizzato al distacco. Domandala sua accolta in primo grado, ma respinta in appello. I giudici di secondo grado precisavano che mai il condomino si era allacciato all’impianto e quindi non era stato possibile verificare l’eventuale aggravio prodotto agli altri condòmini in conseguenza della sua condotta. Questo in barba anche alle previsioni dell’articolo 10 del regolamento condominiale che obbligava i condomini all’utilizzo dell’impianto comune.
Il ricorso alla Suprema corte
Rivoltosi in Cassazione, anche già nel 2020, il condomino faceva rilevare che il suo diritto al distacco non poteva essere ostacolato dall’assemblea e che del suo mancato allaccio nessuno si era lamentato. Motivazione non valida per la Suprema corte. Difettava infatti la prova, incombente su di lui, delle conseguenze del suo rifiuto all’allaccio e perciò oltre alle spese di conservazione era tenuto anche a pagare quelle di gestione dell’impianto. I giudici di legittimità ritenevano comunque nulla la delibera con cui l’assemblea aveva rifiutato il distacco, che restava un suo diritto nonostante la previsione del regolamento condominiale, insistendo sulla necessità della dimostrazione di non produrre aggravi di gestione o squilibri termici come conseguenza della sua scelta (Cassazione 5974/2004; Cassazione 7518/2006 e Cassazione 16367/2007).
Il condomino che non può allacciarsi all’impianto
Il condomino, come detto, aveva già adito la Suprema Corte ottenendo ragione in una precedente pronuncia, la 18131/2020, secondo la quale è del tutto estraneo dalle spese il condomino il cui mancato allaccio all’impianto deriva da impossibilità tecnica di fruizione. Non essendo titolare di alcun diritto di comproprietà, il condomino non potrà allacciarsi neppure in futuro e quindi non deve partecipare alle spese. La Corte fa notare al ricorrente che in conseguenza di quella decisione la contestazione degli addebiti, nel caso in esame, non avrebbe dovuto riguardare solo due annualità, ma tutte le spese relative all’impianto.