L’impianto idrico del mio condominio è costituito da un unico contatore (contratto a nome del condominio) e da contatori individuali parziali per ogni appartamento. A causa della rottura del tubo da un contatore parziale ad un appartamento si sono verificati danni ad altri appartamenti. A carico di chi sono le spese di riparazione e danni?
L’articolo 1117 Codice civile, nell’individuare le parti comuni dell’edificio, stabilisce che «sono oggetto di proprietà comune… le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari … e i relativi collegamenti fino al
punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini, oppure, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.
Da quanto appena espresso, emerge che per individuare il “soggetto” (condominio o condòmino) a cui addebitare le relative spese – già anche quelle che riguardano la “ricerca e riparazione guasto” – occorre comprendere se la tubatura in questione sia di proprietà individuale o condominiale (in genere trattasi del tratto verticale dell’impianto sino all’innesto con la braga per la congiunzione con la conduttura orizzontale). Pertanto, se il punto in cui risulta essere avvenuta la rottura riguarda una tubatura “orizzontale” posto a servizio esclusivo alla proprietà del singolo condomino, conseguentemente tutti i danni derivanti dalla rottura e dalla fuoriuscita dell’acqua saranno addebitabili allo stesso condòmino e non al condominio. Va anche precisato che tali spese sono in genere indennizzate dal ricorso alla garanzia assicurativa prestata dalla polizza globale fabbricato, ove presente in condominio.