Nel giugno 2022 l’impresa era intervenuta più volte a ripararla e quindi doveva rispondere in toto dell’erronea collocazione del bruciatore. L’aumento del costo energetico rende quanto mai importante il tema del risparmio nel riscaldamento condominiale e il tema costituisce per i tecnici un tema assai delicato che può costituire una causa di risarcimento del danno.
Nel caso affrontato dalla Cassazione con l’ordinanza 19025/2022 il titolare di un’impresa di installazione e di fornitura di prodotti termici otteneva, nei confronti di un condominio, un decreto ingiuntivo relativo al pagamento di forniture di gasolio e per lavori e interventi eseguiti su una caldaia generatrice di
calore dalla medesima installata. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, a seguito del giudizio di opposizione, accertava il credito dell’ingiunzione e anche un contro credito del condominio per il risarcimento dei danni.
Responsabilità per danni
Il Tribunale, attraverso una consulenza tecnica, dichiarava l’impresa responsabile dei danni arrecati al condominio e cagionati dall’erronea scelta del posizionamento del bruciatore della caldaia che determinava il surriscaldamento della piastra e l’accumulo di formazioni di calcare in corrispondenza della piastra, da cui derivavano successive perdite e interventi di saldatura. Il Tribunale liquidava, a favore del condominio, i danni nella misura del 50% del costo della sostituzione della caldaia e del costo di un successivo intervento manutentivo.
La Corte di appello addebitava all’impresa anche il sovra consumo di carburante cagionato dall’erronea installazione della caldaia.
La Cassazione rincara la dose
La suprema Corte, visto il ricorso dell’impresa, ha rincarato la dose condannandola al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La Corte confermava il giudizio di appello, perché l’impresa aveva installato la caldaia ed era intervenuta più volte a ripararla e quindi doveva rispondere dell’erronea collocazione del bruciatore e dell’insufficiente informativa dei condòmini sulla necessità di munire la caldaia di un addolcitore.
Ma soprattutto condivideva la sentenza nel punto in cui addebitava al ricorrente i maggiori consumi di gasolio, poiché il consulente tecnico affermava che il malfunzionamento della caldaia ne aumentava il consumo nella misura del 5 o del 6 per cento.
Per la Cassazione i giudici di merito hanno fatto applicazione del principio generale dell’articolo 1218 del Codice civile, relativo alla responsabilità del debitore. Nel caso trattato l’impresa installatrice è stata infatti ritenuta responsabile dell’erronea installazione della caldaia, anche sotto il profilo del suo insufficiente rendimento energetico.