In merito all’articolo «I documenti sul bilancio possono non essere allegati alla convocazione di assemblea che deve approvarlo» pubblicato in data 2 marzo 2023, si chiede come vada interpretato l’articolo del regolamento contrattuale» allegato al rogito, il quale reciti che «L’amministratore deve trasmettere copia dei preventivi e dei rendiconti ad ogni condomino almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea…»
Come riportato dall’articolo 1129, coma 2, Codice civile l’amministratore, contestualmente all’accettazione e nomina, del mandato è tenuto a comunicare anche i locali in cui si rivengono i registri di cui ai numeri 6 e 7 dell’articolo 1130 Codice civile, tra cui rientra anche quello afferente alla “contabilità”. Per quanto riguarda poi il momento della presentazione del conto di gestione, l’articolo 1130 bis Codice civile stabilisce che «…i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese».
Ciò posto, dalle norme esaminate non emerge in capo all’amministratore alcun dovere di allegazione del rendiconto all’avviso di convocazione dell’assemblea dei condòmini, chiamata a discutere e deliberare in tema di approvazione del rendiconto annuale di gestione (di cui all’articolo 1135, comma 1, numero 3 Codice civile). Ciò non vuol dire però che i singoli condòmini non abbiano diritto di acquisire copia del rendiconto prima della sua discussione in sede assembleare, ove ne facciano richiesta espressa nelle more di convocazione.
Ritenuto l’anzidetto, si può apprezzare la previsione integrativa di un regolamento condominiale – come quella indicato dal lettore – che, invece, prevede l’obbligo di allegazione all’avviso di convocazione del rendiconto, visto l’accezione perentoria utilizzata «l’amministratore deve…» e il termine entro cui il mandatario dei condòmini è tenuto a curare il suddetto adempimento. Detto in altri termini, nel condominio in cui è presente una simile clausola, l’amministratore non può omettere la cura dell’adempimento, a pena di invalidità del deliberato che dispone, eventualmente, l’approvazione del rendiconto.