Bilancio, il regolamento contrattuale può costringere l’amministratore all’invio dei documenti giustificativi

In merito all’articolo «I documenti sul bilancio possono non essere allegati alla convocazione di assemblea che deve approvarlo» pubblicato in data 2 marzo 2023, si chiede come vada interpretato l’articolo del regolamento contrattuale» allegato al rogito, il quale reciti che «L’amministratore deve trasmettere copia dei preventivi e dei rendiconti ad ogni condomino almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea…»

Come riportato dall’articolo 1129, coma 2, Codice civile l’amministratore, contestualmente all’accettazione e nomina, del mandato è tenuto a comunicare anche i locali in cui si rivengono i registri di cui ai numeri 6 e 7 dell’articolo 1130 Codice civile, tra cui rientra anche quello afferente alla “contabilità”. Per quanto riguarda poi il momento della presentazione del conto di gestione, l’articolo 1130 bis Codice civile stabilisce che «…i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese».
Ciò posto, dalle norme esaminate non emerge in capo all’amministratore alcun dovere di allegazione del rendiconto all’avviso di convocazione dell’assemblea dei condòmini, chiamata a discutere e deliberare in tema di approvazione del rendiconto annuale di gestione (di cui all’articolo 1135, comma 1, numero 3 Codice civile). Ciò non vuol dire però che i singoli condòmini non abbiano diritto di acquisire copia del rendiconto prima della sua discussione in sede assembleare, ove ne facciano richiesta espressa nelle more di convocazione.

Ritenuto l’anzidetto, si può apprezzare la previsione integrativa di un regolamento condominiale – come quella indicato dal lettore – che, invece, prevede l’obbligo di allegazione all’avviso di convocazione del rendiconto, visto l’accezione perentoria utilizzata «l’amministratore deve…» e il termine entro cui il mandatario dei condòmini è tenuto a curare il suddetto adempimento. Detto in altri termini, nel condominio in cui è presente una simile clausola, l’amministratore non può omettere la cura dell’adempimento, a pena di invalidità del deliberato che dispone, eventualmente, l’approvazione del rendiconto.

 

Articoli correlati

Maggioranza semplice per l’approvazione del bilancio revisionato

La nomina del revisore invece necessita del quorum “qualificato” di almeno 500 millesimi (e della maggioranza degli intervenuti).Il Tribunale di Napoli con la recente sentenza 26 luglio…

Se l’auto parcheggiata di un condomino nel cortile osta l’accesso al box di un altro inquilino è violenza privata

Si tratta di un atteggiamento volto a privare coattivamente la parte offesa della libertà d’azione Commette il reato di violenza privata previsto dall’articolo 610 del Codice penale,…

Non si può usucapire il cortile acquistato con preliminare

Normalmente il contratto definitivo di vendita di un immobile viene preceduto dalla stipula di un contratto preliminare con cui le parti fissano le condizioni dell’accordo ovvero: oggetto…

Non si può usucapire il cortile acquistato con preliminare

Normalmente il contratto definitivo di vendita di un immobile viene preceduto dalla stipula di un contratto preliminare con cui le parti fissano le condizioni dell’accordo ovvero: oggetto…

Varchi nel muro, limiti precisi

L’apertura di varchi o porte nel muro comune non costituisce, in linea di massima, abuso della cosa comune. Ogni condomino ha diritto di apportare le modifiche che…

Trucchi nei bilanci, condannato l’amministratore per appropriazione indebita e truffa

Un amministratore condominiale è stato ritenuto, dalla Corte d’Appello di Brescia, responsabile dei reati di cui agli articoli: – 646 Codice penale, per essersi appropriato, quale amministratore…