Bilancio condominiale: si applica il criterio misto, per cassa e per competenza

Il criterio corretto da applicare per la redazione del bilancio condominiale è quello “misto”, ossia per cassa e per competenza, a seconda della tipologia di documento o attività contabile da eseguire. La redazione del rendiconto condominiale deve seguire i criteri previsti dall’articolo 2423 Codice civile in materia di bilancio della società, per il quale è prevista, appunto, la predisposizione di diversi documenti contabili, gli stessi che deve presentare l’amministratore. Ad affermarlo è il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1379 del 15 giugno 2021. Secondo il giudice, l’amministratore deve rispettare i principi della contabilità
aziendale. Questa prevede espressamente che il registro di contabilità venga predisposto applicando il criterio di cassa, mentre per lo stato patrimoniale occorre seguire il criterio di competenza.

Il fatto
Due condòmini citano in giudizio il condominio per ottenere l’annullamento del bilancio consuntivo approvato in assemblea. Per i ricorrenti il bilancio è illegittimo, in quanto sono imputate quote per “saldo anni precedenti” non dovute. Il condominio si oppone. Secondo l’amministratore il bilancio è stato redatto correttamente secondo i principi contabili di legge. Inoltre, i due condòmini erano presenti in
assemblea ed hanno votato il bilancio senza sollevare alcuna opposizione. Il Tribunale ha accolto la domanda. La consulenza tecnica disposta dal giudice ha accertato che i due non devono versare le somme indicate nel bilancio consuntivo impugnato. 

Criterio misto
Secondo il giudice, il criterio corretto da applicare per la redazione del bilancio condominiale è quello “misto”, ossia per cassa e per competenza, a seconda della tipologia di documento o attività contabile da eseguire. Si legge nelle sentenza che: «La redazione del rendiconto condominiale deve seguire i criteri previsti dall’articolo 2423 Codice civile in materia di bilancio della società, per il quale è prevista, appunto, la predisposizione di diversi documenti contabili, gli stessi che deve presentare l’amministratore».

Cassa e competenza
L’amministratore «deve rispettare i principi della contabilità aziendale che prevede espressamente che il registro di contabilità venga predisposto applicando il criterio di cassa, mentre per lo stato patrimoniale occorre seguire il criterio di competenza». Il principio di cassa impone di indicare solo entrate e uscite effettive nel corso dell’anno, mentre il principio di competenza impone di registrare le diverse voci
attive e passive nel periodo a cui queste si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui gli incassi e i pagamenti si verificano. Pertanto – continua il giudice – «le stesse voci dovranno necessariamente essere riportate in entrambi i documenti, ma nel primo compariranno solo le somme effettivamente transitate nel conto corrente condominiale e nel secondo tutte le somme che sarebbero dovute entrare ed uscire dal conto, a prescindere dal fatto che i movimenti ci siano stati oppure no».

I precedenti
L’impostazione seguita dal Tribunale di Cosenza trova un riferimento normativo nell’articolo 1130 bis Codice civile. La norma rimanda infatti ai due criteri, ognuno dei quali richiede ora il rispetto del criterio di cassa, ora quello di competenza, che comprende e non esclude il precedente. A tal proposito, già il Tribunale di Udine, sentenza numero 1014 del 19 agosto 2019, ha stabilito che: «L’articolo 1130 bis
Codice civile stabilisce, nella prima parte del comma 1, che il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica.

La decisione
Nel caso preso in esame non è dato evincersi il rispetto di detti criteri. Tanto più che il condominio ha ritenuto gli attori debitori di somme che, in realtà, non sono dovute per come emerge dalle verifiche contabili effettuate. La consulenza tecnica ha accertato che uno dei condòmini è creditore di euro 35,64. L’altro condomino risulta a sua volta creditore di euro 41,18; ad esso «nessuna somma può essere imputata a titolo di saldo anni precedenti essendo in presenza di atti che dimostrano che il debito in
questione è stato a suo tempo estinto». A fronte di tale risultanze, l’amministratore avrebbe dovuto rettificare l’importo «saldo anni precedenti» indicato nel bilancio consuntivo della delibera condominiale impugnata. Il debito imputato ai condomini è dunque illegittimo. Domanda accolta e bilancio annullato. E
condominio condannato a pagare le spese processuali.

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