Balconi e lavori strutturali: l’assemblea non può decidere su questioni dei singoli condòmini

Oggi più di prima, i lavori straordinari in condominio, grazie anche ai noti benefici fiscali, rappresentano un centro di interesse di assoluto rilievo. In prima battuta per la possibilità di riqualificazione degli stabili. In secondo luogo per l’importanza del valore, sia economico che lavorativo, che tali opere straordinarie comportano. In tutto questo non può dimenticarsi l’ulteriore importanza dettata dallo stabile condominiale coinvolto dai lavori e, di riflesso, la tipologia di lavori da effettuarsi : su parti comuni e
spesso anche su parti private. Su queste basi, nasce la controversia promossa da un condomino che impugnava una delibera assembleare assunta dal condominio, innanzi al Tribunale di Livorno che decideva con la sentenza numero 1 del 3 gennaio 2022.

L’attrice, proprietaria di una unità immobiliare facente parte del condominio convenuto, chiedeva al Tribunale livornese «l’accertamento del diritto esclusivo da parte dell’attrice di procedere al rifacimento strutturale del sottobalcone, del pavimento e delle piastrelle del balcone di sua proprietà esclusiva» con
conseguente dichiarazione di nullità o inefficacia delle eventuali delibere dell’assemblea condominiale che avessero disposto in maniera contraria e, quale ulteriore effetto, che venisse altresì dichiarato che la somma addebitata dal condominio a titolo di rifacimento strutturale del sottobalcone, del pavimento e piastrelle del balcone di proprietà esclusiva dell’attrice non fosse dalla stessa dovuta.

La decisione del Tribunale di Livorno nasce dalla non contestazione, tra le parti, della natura esclusiva della proprietà del balcone. Fatta questa premessa, la sentenza 1 del 2022 ribadisce il principio secondo il quale «l’assemblea condominiale non può assumere decisioni che riguardino i singoli condòmini nell’ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull’adeguato uso delle cose comuni». Ne consegue, di riflesso, che nel caso in cui i balconi, che appartengono in modo esclusivo
al proprietario dell’appartamento di cui fanno parte, presentino nella facciata esterna elementi decorativi, o anche semplicemente cromatici, che si armonizzano con la facciata del fabbricato dal quale sporgono, per i lavori di restauro o di manutenzione straordinaria della facciata, decisi con la prescritta maggioranza, legittimamente viene incluso nei lavori comuni il contemporaneo rifacimento della facciata esterna dei detti balconi, essendo il decoro estetico dell’edificio condominiale un bene comune, della
cui tutela è competente l’assemblea (Cassazione, 7603 del 1994 ).

Mai silenzio-assenso per interventi su parti private
Nel caso specifico, il proprietario non aveva prestato alcun consenso alle opere sulle parti di proprietà esclusiva, con la conseguenza che «relativamente a tali parti esclusive la legittimità della spesa ricorre solo quando esista il consenso del proprietario».

Consenso che deve essere esplicito atteso che deve escludersi che il consenso del proprietario alla esecuzione di opere di manutenzione straordinaria su parti esclusive possa essere dato per silenzio – assenso (come pure deliberato in assemblea).

Nel dettaglio, la proprietaria, con riferimento alle opere al sottobalcone, di rifacimento del pavimento e la sostituzione delle piastrelle del balcone, aveva dato il consenso all’intervento per soli 3 – 4 metri. Chiarito quanto sopra, il Tribunale di Livorno accertava e dichiarava che i lavori di rifacimento strutturale del sottobalcone, del pavimento e del balcone di proprietà esclusiva della condomina erano stati effettuati,
per la parte eccedente i 4 metri quadrati, senza il necessario consenso dell’avente diritto, e dichiarava, conseguentemente, che il costo di tali non autorizzati lavori doveva essere posto a carico del condominio convenuto.

Articoli correlati

Il fondo cassa è obbligatorio per lavori straordinari

Unicamente con riguardo ai lavori di manutenzione straordinaria e alle innovazioni esiste una disposizione che impone l’obbligo di costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei…

I criteri per ripartire la spesa dei muretti dei giardini

Il Proprietario di un appartamento al pianterreno di un condominio composto da sei scale e 103 appartamenti. Dovendo rifare il muretto che delimita tutta l’area condominiale (giardini…

Muro di contenimento: a chi toccano i costi

Ho un box auto in un condominio in montagna, costruito contro una parete in pendenza di terra e roccia. Il box è in un basso fabbricato attaccato…

Muro condominiale, ne va provata la proprietà prima di contestare addebiti

Il condominio può esser parte di una comunione con riferimento al muro di confine con la proprietà limitrofa e in caso di contestazione, l’interpretazione del contratto che…

Il proprietario dell’edificio pericolante deve sempre ripararlo

Il diritto di proprietà sugli edifici comporta la responsabilità giuridica di impedire che gli stessi, se non manutenuti, possano crollare e porre in pericolo l’incolumità delle persone,…

La riparazione dello scarico orizzontale delle acque nere

Nel caso che la tubazione delle acque nere raccoglie le acque da una colonna verticale, percorre in orizzontale circa 15 metri, raccoglie acque da un’altra colonna verticale…