Esclusa la diffamazione per l’amministratore di condominio che mette nell’androne del palazzo e sui muri delle scale l’avviso di un’istanza di vendita a causa di un pignoramento nei confronti di un condomino, se lo fa solo per mettere al corrente gli altri sulle ricadute economiche per tutti dell’atto. La Cassazione
(sentenza 22777 del 9 giugno 2021 ) accoglie il ricorso dell’amministratore e annulla con rinvio la condanna, valorizzando il tono asettico e lo spirito di servizio con il quale la comunicazione era stata fatta. Ad avviso della Suprema corte, i giudici territoriali, avevano sottovalutato l’assenza dell’elemento soggettivo del reato: la volontà di infangare il destinatario del provvedimento.
L’interesse all’informazione
Al contrario la Corte d’appello aveva dato per scontato che, nel dare la notizia del pignoramento, l’amministratore fosse consapevole di mettere in cattiva luce il condomino diffondendo un’informazione che questi avrebbe preferito mantenere riservata. Una conclusione che dà per scontata la gratuità dell’azione commessa, senza considerare che il ricorrente aveva affermato di aver agito convinto
di esercitare una sua prerogativa facendo conoscere, a chi ne aveva interesse, una situazione di fatto.
La condizione critica di un condomino – sottolinea la Corte – può, infatti, riflettersi sul pagamento pro quota degli oneri da parte di tutti gli altri. Lo stesso diffamato aveva poi chiesto all’amministratore di essere esonerato da alcuni pagamenti in virtù della sua condizione o di pagare come un affittuario e non come un proprietario. I giudici di appello dovranno ora tenere conto delle indicazioni della Cassazione e
indagare sull’inerenza delle informazioni fornite con gli interessi del condominio e sull’assenza della volontà di offendere.
I nomi dei morosi e la privacy
La giurisprudenza precedente della Cassazione è però ferma nell’escludere la possibilità di affiggere nella bacheca dell’androne condominiale il nome dei condomini morosi.
L’interesse degli altri condomini a conoscere le posizioni debitorie del singolo va soddisfatto con i rendiconti inviati singolarmente o ai creditori su richiesta.
Mentre l’affissione in un luogo, in cui transitano tutti, si traduce in una diffamazione e nella violazione dei dati personali del soggetto messo alla “gogna”.