Per i comproprietari di un immobile ubicato in condominio è sufficiente la spedizione dell’avviso di convocazione per l’assemblea dei condòmini ad uno di essi per ritenere legittima la costituzione dell’adunanza e le deliberazioni che da essa promanano.
L’assunto si ricava dalla motivazione di cui consta la sentenza del Tribunale di Palermo 465 del 02 febbraio 2022, che richiama, pur senza menzionarlo direttamente, il registro anagrafe condòmini di cui all’articolo 1130, numero 6 Codice civile.
I fatti
Il caso da cui sorge la controversia riguarda l’impugnazione di una delibera da parte del comproprietario dell’immobile (anzi, di due comproprietari), il quale lamentava di non essere stato destinatario di alcun avviso di convocazione, ancorché in assemblea si fosse presentato il fratello, rappresentando l’unità immobiliare in questione (ciò è dato desumerlo indirettamente dal provvedimento stesso).In particolare, la legittimità della deliberazione veniva censurata a norma dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione
al Codice civile, a mente del quale: «in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del Codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati».
Differenze tra condomino e comproprietario
Il giudice palermitano ha, tuttavia, respinto la chiesta invalidazione, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui la comunicazione della data dell’assemblea e dell’ordine del giorno trattato ad uno dei comproprietari è idoneo per validare la convocazione e la costituzione dell’assemblea condominiale anche nei confronti degli altri contitolari del diritto reale in questione.L’insegnamento della Suprema corte rammentato da parte attrice (Cassazione 10071/2020) – a cui il decidente ha deciso di
prestare attenzione, menzionandolo direttamente – attiene al condomino pretermesso tout court in quanto condomino e non in quanto comproprietario, essendo sufficiente la convocazione di uno solo dei comproprietari.
La comunicazione della titolarità spetta al comproprietario
D’altra parte, non può pretendersi – così prosegue il giudice – che l’amministratore che convochi l’assemblea lo faccia anche nei riguardi di chi non ha comunicato la sua titolarità pro-quota di una parte dell’immobile facente parte del condominio. La conoscenza, pertanto, di uno dei comproprietari e la comunicazione ad esso è stata valutata come più che sufficiente ad avvalorare la comunicazione effettuata, tanto daecreto 1736/1939), il quale prevede espressamente che la sottoscrizione dell’assegno «deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga».