Non è necessaria la modifica del regolamento condominiale e basta il sì della maggioranza dei condòmini.
È valida l’assemblea condominiale telematica se susseguente a delibera dell’assemblea approvata non all’unanimità ma a maggioranza, laddove l’avviso di convocazione ai condòmini contiene il codice di accesso riservato e le istruzioni per intervenire, non risultando necessario modificare il regolamento condominiale di natura contrattuale né il previo consenso scritto del singolo proprietario esclusivo. La sentenza è interessante, oltre che tranquillizzante.
Un condomino aveva impugnato l’assemblea tenuta con modalità telematica, lamentando di non avere dato previo consenso scritto, benché potesse essere tenuta in presenza, adottando le dovute precauzioni, in considerazione della attenuazione della normativa emergenziale pandemica.
L’impugnazione collideva con l’ultimo comma dell’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, che come è noto dispone che «anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condòmini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione».
L’impugnante ha così tentato di sostenere che la modalità in videoconferenza presupporrebbe la modifica del regolamento e che, essendo il condominio retto da regolamento contrattuale, sarebbe stata necessaria la modifica del contratto. La sentenza ha correttamente evidenziato che la possibilità di svolgimento dell’assemblea in modalità di videoconferenza era stata approvata con precedente delibera che l’attrice non aveva impugnato. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che l’amministratore aveva rispettato le corrette modalità di convocazione, confermando che per potersi celebrare assemblee di condominio in via telematica non è necessario modificare il regolamento e basta solo che la maggioranza dei condomini vi presti consenso.