Assemblea, non può essere convocato chi non è più proprietario

Non è corretto da parte dell’amministratore convocare alla riunione di condominio gli ex condòmini.

L’Amministratore ha convocato un ex Condòmino che è stato comproprietario, al 50 per cento, di un immobile fino a marzo 2019 e successivamente la mia è passata per donazione all’altro comproprietario.

Nel 2024 l’amministratore di condominio ha convocato l’assemblea per l’approvazione dei bilanci dal 2018 al 2023, inserendomi nella convocazione stessa, in quanto negli anni 2018 e 2019 ero comproprietario.

La convocazione del ex Condòmino è corretta e gli eventuali debiti che dovessero risultare per gli anni in cui ero comproprietario possano essere ancora ascrivibili a questo soggetto, oppure se essi siano a carico dell’unico proprietario oggi rimasto.

I comproprietari di un’unità immobiliare condominiale rispondono solidalmente nei confronti del condominio in relazione al pagamento degli oneri condominiali (Cassazione, sezione seconda, 26 settembre 2022, n. 27989).

L’amministratore, dunque, può chiedere l’intero a ciascuno. Inoltre, in base all’articolo 63, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, chi cede i propri diritti su un’unità immobiliare resta obbligato solidalmente con chi li acquista per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

Per tutte le spese relative al periodo anteriore a tale momento, quindi, l’amministratore può rivolgersi all’ex Condòmino.

Quest’ultimo, tuttavia, potrà chiedere al donatario il rimborso di quanto dovesse essere costretto a versare per contribuire a spese relative al periodo successivo all’atto di donazione.

Non è corretto da parte dell’amministratore, invece, convocare alla riunione di condominio gli ex condòmini.

Inoltre, è bene rilevare che, nei confronti degli ex condòmini, l’amministratore non potrà ottenere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ex articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che, invece, può ottenere nei confronti dei condòmini. Nel caso esposto dal lettore, dunque, l’amministratore dovrebbe trovare più conveniente rivolgersi all’ex comproprietario/attuale proprietario, che, in ogni caso, risponde per tutti i contributi condominiali in questione ed è ancora condomino.

Articoli correlati

Le comunicazioni condominiali via WhatsApp non possono riguardare la convocazione dell’assemblea

L’invio della convocazione di assemblea a tutti i condòmini a mezzo di WhatsApp, seppur di rapido e immediato recepimento, non è annoverato nell’elenco riportato nell’articolo 66, comma…

Anche nel rapporto tra condominio e amministratore, l’ok al bilancio non impugnato lo rende incontestabile

Le delibere non formalmente impugnate per vizi che possano causarne l’annullabilità o persino la nullità, dove per impugnazione non si intende il semplice reclamo scritto, sono obbligatorie…

L’omessa corretta convocazione assembleare può portare all’annullamento del deliberato

La convocazione dell’avente diritto in assemblea resta, ancora oggi, uno dei temi maggiormente discussi in sede giudiziaria. Nonostante la legge sia chiara, accade di frequente che l’avviso…

La firma del presidente sul verbale di assemblea

A differenza di quella che è la prassi consolidatasi nel tempo, nessuna disposizione del Codice civile ha previsto la nomina di un presidente dell’assemblea condominiale, fino a…

Assemblea, anche all’amministratore che sia condomino non si possono conferire deleghe

È annullabile la delibera adottata dall′assemblea nella quale alcuni condòmini hanno rilasciato deleghe all′amministratore che sia anche condomino in violazione del divieto prescritto dall′articolo 67, comma 5,…

Nulla la delibera che dispone il servizio di vigilanza «H24»

L’argomento non rientra tra le attribuzioni dell’assemblea; è tema demandato ai singoli condòmini Un supercondominio è costituito da circa 15 anni e formato da condomìni denominati “blocchi”,…