Se nel verbale non è riportata l’indicazione nominativa degli assenzienti e dissenzienti,
la delibera è salva quando i votanti favorevoli risultino “per differenza” ossia sottraendo ai presenti i dissenzienti o gli astenuti. Lo ricorda il Tribunale di Roma con sentenza 1227 del 25 gennaio 2021.
La vicenda
Sono dei proprietari ad aprire la lite impugnando la delibera con cui era stata approvata a maggioranza la rideterminazione integrale delle tabelle millesimali di natura contrattuale.
Con pronuncia, rilevano, era stata già sancita la nullità della delibera ma la successiva riunione si era tenuta alla presenza di un certo numero di condòmini i cui millesimi erano stati computati (sia per la costituzione dell’assemblea che per le decisioni) in base alle tabelle rideterminate e dichiarate nulle. Andavano, invece, applicate le tabelle originarie allegate al regolamento contrattuale che – a seguito di dichiarata nullità – erano tornate in vigore. In pratica, l’assemblea aveva esorbitato dai suoi poteri trascurando l’esito della sentenza.
Il presidente, infatti, aveva dichiarato validamente costituita l’assemblea senza riportare a verbale che tutti gli aventi diritto fossero stati ritualmente convocati ed era stata omessa pure l’indicazione degli assenti. Di qui, la richiesta di annullamento che il Tribunale rigetta.
È vero, spiega, che la delibera dichiarata nulla aveva perso ogni effetto e quindi i millesimi da considerare erano quelli delle tabelle originarie.
Tuttavia, prosegue, ciò non comportava l’automatico accoglimento dell’impugnazione poiché tesa a soddisfare un concreto interesse di tutela. Andava, in sostanza, esaminato lo specifico oggetto delle delibere. Ebbene, era emerso che l’assemblea aveva continuato ad usare le tabelle solo per il computo dei valori delle proprietà ai fini costitutivi dell’assemblea e delle maggioranze.
L’individuazione dell’errore
Non poteva, quindi, dirsi invalida l’assemblea solo perché i valori millesimali assegnati ai presenti erano diversi da quelli che andavano loro attribuiti. Andava appurato, piuttosto, se – assegnando ai presenti ed ai rappresentati per delega i valori millesimali corretti – l’assemblea si sarebbe validamente costituita e i quorum raggiunti.
Se la risposta è sì, il vizio denunciato è assimilabile ad un errore materiale inidoneo a ledere interessi. E nella vicenda era evidente che, ove fossero stati attribuiti ai presenti e rappresentati per delega i millesimi che sarebbero loro spettati in forza delle tabelle originarie, non solo l’assemblea sarebbe stata validamente costituita ma le maggioranze raggiunte per tutte le deliberazioni sarebbero state superiori. Infine, circa l’eccesso di potere, non v’era stato alcun abuso della maggioranza in danno della
minoranza.
I favorevoli per differenza
Escluso, poi, anche il difetto inerente la mancata indicazione nominativa degli assenti considerato che, ove il verbale non riporti l’indicazione nominativa degli assenzienti e dissenzienti, la delibera è salva se i favorevoli risultino per differenza cioè sottraendo ai presenti quelli che dal verbale risultino dissenzienti o
astenuti (Cassazione 6552/2015) . Per le stesse ragioni, non è invalidante l’omessa indicazione nominativa degli assenti, anch’essi individuabili per differenza confrontando l’elenco dei condòmini col foglio presenze dell’assemblea. Impugnazione respinta, perciò, e non luogo a disporre la rettifica dei millesimi presenti in assemblea trattandosi di provvedimento non di competenza del Tribunale e comunque non decisivo.