Assemblea: non è sempre invalidante l’omessa indicazione nominativa dei favorevoli

Se nel verbale non è riportata l’indicazione nominativa degli assenzienti e dissenzienti,
la delibera è salva quando i votanti favorevoli risultino “per differenza” ossia sottraendo ai presenti i dissenzienti o gli astenuti. Lo ricorda il Tribunale di Roma con sentenza 1227 del 25 gennaio 2021
.

La vicenda
Sono dei proprietari ad aprire la lite impugnando la delibera con cui era stata approvata a maggioranza la rideterminazione integrale delle tabelle millesimali di natura contrattuale.
Con pronuncia, rilevano, era stata già sancita la nullità della delibera ma la successiva riunione si era tenuta alla presenza di un certo numero di condòmini i cui millesimi erano stati computati (sia per la costituzione dell’assemblea che per le decisioni) in base alle tabelle rideterminate e dichiarate nulle. Andavano, invece, applicate le tabelle originarie allegate al regolamento contrattuale che – a seguito di dichiarata nullità – erano tornate in vigore. In pratica, l’assemblea aveva esorbitato dai suoi poteri trascurando l’esito della sentenza.

Il presidente, infatti, aveva dichiarato validamente costituita l’assemblea senza riportare a verbale che tutti gli aventi diritto fossero stati ritualmente convocati ed era stata omessa pure l’indicazione degli assenti. Di qui, la richiesta di annullamento che il Tribunale rigetta.
È vero, spiega, che la delibera dichiarata nulla aveva perso ogni effetto e quindi i millesimi da considerare erano quelli delle tabelle originarie.

Tuttavia, prosegue, ciò non comportava l’automatico accoglimento dell’impugnazione poiché tesa a soddisfare un concreto interesse di tutela. Andava, in sostanza, esaminato lo specifico oggetto delle delibere. Ebbene, era emerso che l’assemblea aveva continuato ad usare le tabelle solo per il computo dei valori delle proprietà ai fini costitutivi dell’assemblea e delle maggioranze.

L’individuazione dell’errore
Non poteva, quindi, dirsi invalida l’assemblea solo perché i valori millesimali assegnati ai presenti erano diversi da quelli che andavano loro attribuiti. Andava appurato, piuttosto, se – assegnando ai presenti ed ai rappresentati per delega i valori millesimali corretti – l’assemblea si sarebbe validamente costituita e i quorum raggiunti.

Se la risposta è sì, il vizio denunciato è assimilabile ad un errore materiale inidoneo a ledere interessi. E nella vicenda era evidente che, ove fossero stati attribuiti ai presenti e rappresentati per delega i millesimi che sarebbero loro spettati in forza delle tabelle originarie, non solo l’assemblea sarebbe stata validamente costituita ma le maggioranze raggiunte per tutte le deliberazioni sarebbero state superiori. Infine, circa l’eccesso di potere, non v’era stato alcun abuso della maggioranza in danno della
minoranza.

I favorevoli per differenza
Escluso, poi, anche il difetto inerente la mancata indicazione nominativa degli assenti considerato che, ove il verbale non riporti l’indicazione nominativa degli assenzienti e dissenzienti, la delibera è salva se i favorevoli risultino per differenza cioè sottraendo ai presenti quelli che dal verbale risultino dissenzienti o
astenuti (Cassazione 6552/2015) . Per le stesse ragioni, non è invalidante l’omessa indicazione nominativa degli assenti, anch’essi individuabili per differenza confrontando l’elenco dei condòmini col foglio presenze dell’assemblea. Impugnazione respinta, perciò, e non luogo a disporre la rettifica dei millesimi presenti in assemblea trattandosi di provvedimento non di competenza del Tribunale e comunque non decisivo.

Articoli correlati

Nulla la delibera che dispone il servizio di vigilanza «H24»

L’argomento non rientra tra le attribuzioni dell’assemblea; è tema demandato ai singoli condòmini Un supercondominio è costituito da circa 15 anni e formato da condomìni denominati “blocchi”,…

Deleghe in assemblea: il regolamento può ridurre i limiti del Codice

La normativa fissa un tetto massimo ai mandati per favorire la partecipazione personale ma lo «statuto» interno può abbassare la soglia La domandaIl regolamento del mio condominio…

Convocazione dell’assemblea con raccomandata: come si fa a rispettare il termine dei cinque giorni

Come disposto dal terzo comma dell’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve…

L’assemblea convocata tramite email «ordinaria»

È valida se i condòmini hanno prestato espresso assenso all’invio con tale modalità che non è prevista dal Codice. Vorrei sapere se è possibile inviare la convocazione…

Assemblea, non può essere convocato chi non è più proprietario

Non è corretto da parte dell’amministratore convocare alla riunione di condominio gli ex condòmini. L’Amministratore ha convocato un ex Condòmino che è stato comproprietario, al 50 per…

Come si conteggiano i 5 giorni per la convocazione dell’assemblea di condominio

Tema sempre attuale in materia di amministrazione di condominio risulta essere la natura della convocazione assembleare e soprattutto i termini in cui questa debba essere comunicata a…