È annullabile la delibera adottata dall′assemblea nella quale alcuni condòmini hanno rilasciato deleghe all′amministratore che sia anche condomino in violazione del divieto prescritto dall′articolo 67, comma 5, disposizioni attuazione Codice civile. La sua natura inderogabile rende superflua la prova di resistenza costituendo il conferimento di deleghe lesivo del dettato normativo. Lo precisa la pronuncia del Tribunale di Palermo con sentenza 4942 del 15 ottobre 2024.
Una condomina impugnava la delibera adottata dall’assemblea in quanto illegittima sotto plurimi profili tra cui – per quel che interessa in questa sede – il rilascio di deleghe alla amministratrice, peraltro anche condomina, nonostante l’espresso divieto sancito dal rinnovellato articolo 67, comma 5, Disposizioni attuazione codice civile e dal regolamento di condominio. Il condominio si costituiva sostenendo che l’impugnante non aveva provato la sussistenza dell’eventuale conflitto di interessi.
Seguendo l’insegnamento tracciato dalla Suprema corte (Sezioni unite 4806/2005) in tema di vizi deliberativi, il decidente palermitano ha analizzato il punto di doglianza della impugnante al fine di individuarne l’esatta patologia. L’impugnante ha lamentato la violazione dell’articolo 67, comma 5,
disposizioni attuazione codice civile e del regolamento di condominio a causa del conferimento di deleghe alla amministratrice-condomina da parte di alcuni proprietari. Tale disposto, in séguito alla riforma del 2012 prevede l’inderogabile divieto di conferire deleghe all’amministratore per partecipare a qualunque assemblea. Lo spirito del divieto va ricercato nella esigenza di rimuovere in radice qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, in cui potrebbe venire a trovarsi l’amministratore che rappresenti nel contempo un proprio amministrato.
L’inequivoco assetto normativo non sembra declinarsi favorevolmente nemmeno a fattispecie come quella vagliata dal Tribunale di Palermo e relativa all’amministratore-condomino. In assenza di una norma che stabilisca le conseguenze scaturenti dalla violazione del divieto, si è chiarito che l’indebita partecipazione alle assemblee per vizi afferenti alle deleghe determina l’annullabilità (e non la nullità) poiché trattasi di difetto procedimentale incidente sulla formazione della volontà assembleare (Cassazione 1662/2019 e 8015/2017). L’inderogabilità della norma rende superflua la prova di resistenza, non essendo necessario verificare, ai fini dell’annullamento, se l’amministratore ha votato in conflitto di interessi, costituendo il conferimento di deleghe uno spregio al divieto normativo. In definitiva, la censura ha trovato accoglimento e la delibera è stata annullata.
Vietata la delega all’amministratore di condominio
All′amministratore è inibita la rappresentanza dei condòmini in relazione alla espressione del voto. La delega, atto unilaterale attributivo di un potere rappresentativo, rientra nell’àmbito degli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale. Il divieto di delegare l’amministratore si estende ad ogni tipo di adunanza sicché egli deve rifiutare le deleghe rilasciate da uno o più condòmini volte a trasmettergli il diritto di intervenire con conseguente espressione di voto.
Il rinvio contenuto nell′articolo 72 disposizioni attuative Codice civile rende inderogabile il divieto e preclude l′ingresso ad eventuali verifiche in relazione agli oggetti posti all′esame assembleare e alla situazione di conflitto nella quale verrebbe a trovarsi l′amministratore per via delle deleghe. Pertanto, possono essere conferite solo ai condòmini (che non siano anche amministratori) o terzi estranei. Tra i precedenti si registra il Tribunale di Roma (numero 9889/2019) il quale ha annullato la delibera violativa del divieto di delega all’amministratore (per tale pronuncia il divieto di rilasciare delega a partecipare all′assemblea vale anche nel caso in cui l′amministratore sia un condomino dell′edificio).