L’Amministratore, in sede di redazione del rendiconto, deve distinguere l’origine giudiziale o meno delle spese legali. La questione trattata il corretto appostamento nel bilancio delle spese legali sostenute dal condominio nei confronti dei condòmini morosi. In buona sostanza, occorre determinare se l’Amministratore, in sede di redazione del rendiconto, sia tenuto ad iscrivere le spese legali nell’attivo del condominio al fine di imputarne i costi al Condòmino che ne ha dato causa.
La vicenda è assai rilevante perché assolve un’importanza che va ben oltre la sua stessa funzione contabile, in quanto è in grado di incidere anche sulla validità delle delibere assembleare che ne dispongono l’approvazione.
Il caso
Il Condòmino ha impugnato la delibera assembleare con la quale è stato approvato un rendiconto che gli imputava le spese legali liquidate in sede di decreto ingiuntivo, in favore del Legale del condominio.
Rendiconto condominiale
Il motivo di nullità addotto, qualificato come “eccesso di potere”, verteva sulla circostanza che l’unica occasione contabile in cui il condominio sarebbe legittimato all’appostamento delle spese legali in capo ad un condòmino e quello in cui le stesse siano liquidate in calce ad una sentenza giudiziale, trovando in tale titolo la propria ragione di essere. Il primo grado del giudizio gli dà ragione. Il Condominio però impugna la sentenza avanti alla corte di Appello di Torino.
Il Giudice del gravame sovverte l’esito del giudizio, riconoscendo la legittimità della statuizione e, quindi, del rendiconto conseguenzialmente impugnato. A questo punto, il Condòmino prospetta la questione avanti la Corte di Cassazione.Il provvedimento. Con Sentenza 751 del 2016, il giudice di legittimità respinge il ricorso, ritenendo il motivo infondato.
Per contro, ogni qual volta si tratti di liquidazione giudiziale, la Corte ritiene che il condominio vanti sempre titolo contabile al fine di poter ascrivere la debenza in capo al moroso, e, stante la tecnica della partita doppia, è in grado di appostare il valore come attivo nel bilancio del Condominio.
Nessun rilievo, invece, assume per la Corte il fatto che la liquidazione giudiziale in parola sia contenuta in calce ad un provvedimento monitorio (decreto ingiuntivo), in luogo di una sentenza.
A tal fine è parso sufficiente al giudice di legittimità richiamare l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, laddove individua nel predetto atto giudiziale quello più consono ad assolvere il ruolo di strumento tipico per il recupero dei crediti condominiali.
Il principio di diritto affermato reca, pertanto, il seguente tenore: “è legittima la delibera condominiale che, in via ricognitiva, addebiti al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale -nella specie un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo”.
Alla stregua di quanto sopra è possibile trarre delle linee guida su quella che dovrebbe essere la corretta condotta contabile che l’amministratore dovrebbe tenere in sede di redazione di un rendiconto condominiale, in tema di recupero dei crediti discendenti dalle spese legali sostenute dalla compagine.