Anticipazioni di cassa: va provata anche la circostanza che le ha rese necessarie

Una recente sentenza – la numero 5522 del 28 febbraio 2020 – della Corte di Cassazione fa riflettere sull’assistenza legale di cui necessita un amministratore del condominio, specie nelle cause aventi ad oggetto la ripetizione delle anticipazioni sostenute in costanza di mandato. Secondo il giudice di legittimità la valutazione sulla fondatezza di tali anticipazioni spetta al giudice di merito ed è insindacabile ove adeguatamente argomentata sul merito.

La causa da cui prende spunto la controversia era una opposizione a decreto ingiuntivo, con cui il condominio lamentava, a fronte della ingiunzione ricevuta da parte dell’ex amministratore, di non dovere nulla. Viceversa, la difesa del professionista, offrendo in comunicazione i giustificativi contabili con cui aveva sostenuto le anticipazioni di cassa, chiedeva che il proprio credito, in quanto tale, venisse rimborsato.

La Corte di merito ha però respinto la domanda dell’amministratore, precisando sostanzialmente che nella fattispecie non occorre solamente provare l’esborso sostenuto, ma anche le ragioni che ne hanno legittimato il sostenimento per
conto dei mandanti.

In merito agli oneri gravanti sull’amministratore condominiale la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che grava su questi non solo l’onere di dimostrare attraverso documenti gli esborsi sostenuti nell’interesse del condominio, ma anche quello di dimostrare le modalità di esecuzione del mandato per consentire all’assemblea dei condomini una valutazione in ordine al rispetto ad opera dell’attività svolta dei canoni della buona amministrazione (Cassazione civile, 9 giugno 2010 n.13878 per la quale: “In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex articolo 1720 del c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati.

L’obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell’entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali all’individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell’incarico.”).

Il giudice di legittimità ha però respinto l’azione di gravame formulata da parte dell’amministratore, perché tendente a riproporre avanti lo stesso una valutazione sul merito della questione (in sé, inammissibile).

In particolare, la Cassazione ha argomentato che «Le censure portate dai motivi del ricorso si risolvono sostanzialmente nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando (ndr la difesa dell’amministratore) di anelare ad una nuova impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò censurati al fine di ottenere la sostituzione con altri più consoni ai propri desideri; quasi che nuove istanze d fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cassazione civile, 5939 del 2018)».

Il caso prospettato, pertanto, ci aiuta a comprendere quale difesa processuale deve mettere in atto l’amministratore per giustificare lo svolgimento di una richiesta di ripetizione delle somme anticipate nei confronti degli ex mandatari (i condòmini), nel caso di rendiconto non approvato.

Nel qual caso, il professionista “di turno” sarà tenuto a provare non solo l’esborso sostenuto materialmente, ma anche le circostanze che ne hanno determinato la necessità a provvedere, alla stregua delle previsioni normative (di cui agli articoli 1130 e 1135 codice civile). In assenza di un simile “costrutto processuale” la domanda non potrà ricevere alcun accoglimento, né, in quanto tale, potrà essere rimessa in discussione in sede di legittimità.

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