In tema di condominio negli edifici, nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”.
Quindi, i condòmini sono legittimati (in proprio) ad impugnare la sentenza pronunciata nei confronti dell’amministratore del condominio e ciò nonostante il condominio non si sia costituito per mancanza di un deliberato assembleare. Ciò è quanto emerge dalla lettura della ordinanza della Cassazione 20072 del 14 luglio 2021.
Il principio giuridico richiamato
La Cassazione, dunque, anche in tale occasione ribadisce il principio per cui il condòmino ha una concorrente legittimazione ad agire e resistere in giudizio per difendere i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ovvero per tentare di venir meno da pretese formulate da terzi in ordine a doveri risarcitori (che potrebbero gravare sui partecipanti, in considerazione della cattiva manutenzione delle
stesse parti comuni, argomentazione tratta dalla Cassazione, sezioni Unite, sentenza 10934 del 2019).
Nella fattispecie trattata, peraltro, la sentenza di condanna del condominio in persona dell’amministratore al risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale aveva affermato la responsabilità solidale ex articolo 2055, comma 1, Codice civile, da parte dei singoli condòmini che rivestivano tale qualità al momento del fatto dannoso (anche se in questo caso ci si riferiva – per quanto è dato
apprendere – ai proprietari del lastrico solare da cui provenivano i danni).
Conclusione
Per cui, a maggior ragione, si era ritenuta legittimo l’esperimento dell’azione di impugnazione avverso la sentenza di secondo grado da parte di costoro seppure il condominio, a mezzo della propria assemblea dei condòmini, aveva deliberato di non disporre alcuna impugnazione del provvedimento giudiziale sfavorevole (in punto, è stato richiamato il contenuto di un verbale assembleare, ove si riportava
quanto segue: «nessuna autorizzazione o ratifica postuma l’assemblea ebbe ad accordare quanto alla costituzione in appello ai sensi dell’articolo 1136 comma 4 Codice civile»).