Anche chi dissente dalla lite intentata dal condominio è tenuto a sostenere alcune delle spese legali

Le liti giudiziarie nelle quali è coinvolto il condominio comportano inevitabilmente per l’amministratore la necessità di imputare correttamente le conseguenti spese legali, anche alla luce della facoltà di dissenso alle liti prevista dall’articolo 1132 Codice civile. Trattasi di un disposto immodificato dalla legge 220/2012 di riforma dell’istituto del condominio negli edifici, che da sempre ha determinato l’attenzione degli
interpreti, spesso guadagnandosi l’appellativo improprio di norma a protezione dei furbi.

Il condomino dissenziente e le spese legali
Come di recente osservato dal Tribunale di Roma nella sentenza 5573 del 31 marzo 2020, la fattispecie normativa di cui all’articolo 1132 Codice civile, che è ricompresa dal legislatore tra le norme inderogabili di cui all’articolo 1138 ultimo comma Codice civile, riconosce al singolo condomino dissenziente la facoltà di potersi tutelare, preventivamente, dall’eventuale esito negativo della causa, riconoscendo allo stesso dissenziente il diritto di non pagare le spese liquidate dal giudice a carico del condominio soccombente.

A norma dell’articolo 1132 Codice civile: «Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda il condòmino dissenziente, con atto notificato all’amministratore può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente».

Da quali vertenze si può dissentire
Potranno, pertanto esercitare il dissenso alla lite, ex articolo 1132 Codice civile, i condòmini dissenzienti rispetto alla decisione assembleare di intentare o resistere ad una lite legittimamente assunta ex articolo 1136, 2° e 5° comma Codice civile, ovverosia deliberata in assemblea dalla maggioranza degli intervenuti rappresentante almeno la metà del valore dell’edificio. Può ritenersi che, “sfuggano” a tale facoltà le vertenze intentate autonomamente dall’amministratore nell’ambito delle proprie competenze ex articolo 1130 Codice civile.

La forma della comunicazione
Nella formulazione dell’articolo 1132 viene utilizzato il termine “notifica” che, pur parendo riferirsi ad una specifica trasmissione a mezzo ufficiale giudiziario, contrasta con la prassi in giurisprudenza che ritiene sufficiente la comunicazione senza bisogno delle forme solenni – di cui al codice di rito – ammettendo la mera raccomandata o la dichiarazione personale a verbale assembleare (Cassazione 2967 del 15 giugno 1978).Trattasi per la giurisprudenza di un atto giuridico recettizio di natura sostanziale da portarsi all’attenzione dell’amministratore dello stabile senza particolari forme nel termine di decadenza di trenta giorni da quando il condomino è venuto a conoscenza della delibera. Proprio in quanto atto sostanziale e non processuale non varrà la sospensione processuale dei termini festivi.

Le spese per le quali è possibile esonerarsi
Quanto all’individuazione delle spese che non possono essere addossate al singolo condominio che ha espresso il dissenso alla lite – pena la nullità della delibera che eventualmente approvi un rendiconto con tali imputazioni – potranno ricomprendersi tra le medesime le sole spese di soccombenza a seguito di una condanna giudiziale. Escludendo, viceversa, le spese che il condominio ha affrontato per la propria difesa.

Così il Tribunale di Bologna con sentenza della II sezione, in data 12 ottobre 2007 numero 2618, ha affermato che : «In tema di dissenso alle liti, l’operatività dell’articolo 1132 Codice civile, non va oltre l’esonero del condomino dissenziente dall’onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell’ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio; la norma lascia tuttavia immutato l’onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa».

Analogamente non rientreranno le spese per incarichi stragiudiziali e/o di consulenza, per le quali il singolo condomino non potrà dissociarsi dalla decisione della maggioranza dei condomini (Tribunale di Firenze con sentenza della II sezione in data 4 dicembre 2006, numero 4149).
Il singolo condomino parte di una controversia con il condominio Per le controversie che dovessero nascere tra condominio e singoli condòmini, si determinerà una sorta di ideale separazione di centri d’interesse con la conseguenza che non si potranno addebitare – a pena di nullità della delibera- ai condòmini di controparte le spese per la difesa del condominio, fatto salvo quanto liquidato dal Giudice nel caso di soccombenza.

La Cassazione del 23 gennaio 2018, nella sentenza 1629, ha sancito che: «Nel caso di controversia tra uno o più condomini e il Condominio da cui consegua un conflitto giudiziario non trova applicazione per le parti controverse, in materia di spese, l’art 1132, che pone a carico del condomino dissenziente l’onere di manifestare il proprio dissenso con atto notificato all’amministratore.

Nella specie, difatti, il condominio si scinde in due parti, ognuna delle quali del tutto separata dall’altra, di modo che le spese sostenute dal condominio in ragione della controversia non possono essere addebitate anche ai condòmini titolari dell’interesse contrapposto se non in ragione della soccombenza. Di tal che la relativa delibera assembleare che ripartisca le spese anche tra questi condomini è nulla per impossibilità dell’oggetto».

Nel caso di soccombenza e/o liquidazione giudiziale
L’amministratore potrà anche addebitare nel consuntivo di gestione le spese liquidate dal Giudice al condomino soccombente.

Merita menzione in tal senso la sentenza della Cassazione del 18 gennaio 2016 numero 751, a mente della quale: « È legittima la deliberazione dell’assemblea condominiale che ponga a totale carico del condòmino moroso le spese processuali liquidate dal giudice nei suoi confronti con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile».

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