Amministratore: i termini per rinnovo e nuova nomina

In un condominio l’attuale amministratore sostiene che il suo mandato ha la durata «dell’anno contabile».

Pertanto, essendo stato nominato a maggio del 2022 ma avendo il condominio l’esercizio (1° ottobre-30 settembre) non coincidente con l’anno solare, il suo mandato non sarebbe scaduto 365 giorni dopo la nomina (cioè a maggio 2023) ma andrebbe a scadenza il 30 settembre 2023, con il consuntivo.
In relazione al mandato, il regolamento condominiale parla solo di «durata di un anno» e nel verbale di nomina non si fa riferimento ad altro che alla nomina. In questa situazione, la scadenza del mandato è maggio 2023 o settembre 2023? Inoltre, a maggio 2023 è stata fatta un’assemblea per la revoca dell’amministratore, non approvata, e lo stesso Amministratore pro-tempro sostiene che il suo mandato ora è valido fino a settembre 2024. È veramente così?

In base all’articolo 1129, decimo comma, del Codice civile, l’incarico dell’Amministratore pro-tempore ha durata di un anno e si rinnova per pari periodo in mancanza di una manifestazione contraria  dell’assemblea, terminato il quale l’incarico cessa senza più possibilità di rinnovo automatico.
Il rinnovo annuale opera, quindi, eccezionalmente, per favorire una maggiore stabilità iniziale del rapporto di amministrazione, solo alla scadenza del primo anno di mandato, salvo che l’assemblea o l’amministratore non manifestino un espresso dissenso alla protrazione dello stesso (Tribunale di Cassino, sentenza 21 gennaio 2016, numero 1186).

Il rinnovo consegue al precedente incarico e non anche a un precedente rinnovo, sicché è fatta salva la dimensione annuale della gestione condominiale, nonché quella del correlato impegno di spesa per il compenso dell’amministratore. Il rapporto tra amministratore e condominio è disciplinato dalle regole dettate in tema di mandato, il cui oggetto è la gestione per tutta la sua durata, salvo revoca (articolo 1722 del Codice civile).

Nel caso in esame, all’amministratore nominato nel mese di maggio 2022 è stato conferito l’incarico di occuparsi della gestione allora in corso fino al 30 settembre 2022, decorsa la quale, in difetto di revoca, il mandato proseguirà fino al mese di settembre 2023. A tale data egli cesserà definitivamente e dovrà sottoporre all’assemblea la sua nomina (non il rinnovo) per la gestione dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024.

Articoli correlati

Nulla la delibera che nomina l’amministratore privo dei requisiti

La Cassazione (sentenza 34252/2024) ha affermato il principio di diritto per cui è nulla la delibera assembleare che nomina un amministratore privo dei requisiti dell’articolo 71 –…

Nulli i rinnovi dell’amministratore senza indicazione dei compensi

Sono nulle, pertanto impugnabili in ogni tempo, le delibere con cui l’assemblea abbia rinnovato per sette esercizi finanziari il mandato all’amministratore del condominio se non riportano l’indicazione…

Le comunicazioni condominiali via WhatsApp non possono riguardare la convocazione dell’assemblea

L’invio della convocazione di assemblea a tutti i condòmini a mezzo di WhatsApp, seppur di rapido e immediato recepimento, non è annoverato nell’elenco riportato nell’articolo 66, comma…

Anticipazioni di cassa: va provata anche la circostanza che le ha rese necessarie

Una recente sentenza – la numero 5522 del 28 febbraio 2020 – della Corte di Cassazione fa riflettere sull’assistenza legale di cui necessita un amministratore del condominio,…

Anche nel rapporto tra condominio e amministratore, l’ok al bilancio non impugnato lo rende incontestabile

Le delibere non formalmente impugnate per vizi che possano causarne l’annullabilità o persino la nullità, dove per impugnazione non si intende il semplice reclamo scritto, sono obbligatorie…

Documenti dall’amministratore? Sì ma senza intralciarlo

L’accesso alla documentazione condominiale non può essere d’intralcio all’amministratore. Parola di Cassazione, nell’ordinanza 15996/2020. Il nuovo articolo 1129, comma 2, del Codice Civile preveda espressamente che l’amministratore…